Fieg-Fnsi hanno significativamente diramato una
nota congiunta dalla quale emerge con chiarezza una irragionevole ostilità nei confronti degli
allievi delle scuole di giornalismo. Non si capisce, infatti, perché le norme citate debbano essere interpretate in maniera estensiva e non letterale.
L'
Allegato D del Contratto è chiaro quando vieta gli stage a "
borsisti allievi" e non ai praticanti provenienti dalle scuole. Perché il punto è esattamente questo: gli stage

dei quali stiamo parlando non riguardano "
borsisti", "
allievi", "
tirocinanti", "
stagisti", bensì
praticanti, cioè una figura prevista dall'art. 35 del CNLG e difficilmente inquadrabile nel concetto di "
alternanza tra studio e lavoro" nella cui cornice si inscrive l'art. 18 della legge 196/97. Non a caso il Contratto - e non un Allegato - inserisce gli stage nell'
ultimo comma dell'art. 35.
Il primo obbligo imposto dall'Ordine agli allievi delle scuole di giornalismo è di non essere utilizzati in sostituzione di alcun redattore a qualsiasi titolo assente.