Diffamazione a mezzo stampa (artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.); Responsabilità del direttore e dell’editore (artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis c.p.); Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.); Segreto professionale (art. 622 c.p., artt. 200, 204 c.p.p.); Divieto di pubblicazione di atti e di immagini (art. 684 c.p., artt. 114 e 115 c.p.p.); Pubblicazione di intercettazioni telefoniche illegali (D.L. n. 259/2006).
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.
Art. 595 c.p.
Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.