Ordine dei giornalisti

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 148/2011

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
 
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
 
Art. 3.
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
 
(OMISSIS)

Legge n. 183/2011

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
 
Art. 10 - Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (estratto)
 
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011,n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

Decreto-Legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 148/2011, con le ulteriori modificazioni apportate dalla Legge n. 183/2011

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
 
Articolo 3. (estratto)
(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche).
 
(omissis)
 

Decisione CNOG 22 settembre 2010

Norme per la concessione dei patrocini del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
 
 
Il Consiglio nazionale ha definito nella riunione di settembre le linee di indirizzo per la concessione dei patrocini da parte del CNOG per iniziative senza finalità di lucro a carattere nazionale nelle quali la professione assuma particolare rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica. Al regolamento varato del Consiglio dovranno attenersi i richiedenti, producendo idonea documentazione a supporto della richiesta