Diffamazione a mezzo stampa

SOMMARIO
1. ESIMENTI AL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
             1.1. DIRITTO DI CRONACA: LIMITI
             1.1.1. VERITA’
             1.1.2. INTERESSE PUBBLICO
             1.1.3. CONTINENZA
1.2. DIRITTO DI CRITICA
1.3. DIRITTO DI SATIRA
2. IPOTESI DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
3. RESPONSABILITA’ PER OMESSO CONTROLLO
 
1. ESIMENTI AL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
1.1. DIRITTO DI CRONACA: LIMITI
Limiti del diritto di cronaca: verità dei fatti, interesse pubblico e continenza.
In tema di diffamazione a mezzo stampa (periodica) sussiste, da parte del giornalista, legittimo esercizio del dritto di cronaca solo allorché siano rispettate le seguenti condizioni, presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa), della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie. Verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazIoni della realtà oggettiva false (in tutto o in parte) nella mente del lettore (o ascoltatore) in parte rilevante); b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione.
 
Conforme:
Il diritto di cronaca (e di critica) è la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anche lesivi della reputazione, sancito in linea di principio dall’art. 21 Cost. e regolato dalla L. 8 febbraio 1948 n. 47. Esso è considerato legittimamente esercitato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità quando ricorrano le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma civile dell’esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività, almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza).
Cassazione civile, sez. III, n. 6973 del 22 marzo 2007 in www.legge-e-giustizia.it
 
Conforme:
Il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizie pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obbiettività.
 
Diritto di cronaca. La sua configurabilità - Accertamento riservato al giudice di merito.
Nell'azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e l'esclusione dell'esimente del diritto di cronaca o di critica, costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed incensurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici.
 
1.1.1. VERITA’
Verità del fatto oggetto della notizia e verità della notizia – Compito del giornalista di distinguere i due aspetti.
In sede di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa, il significato di “verità oggettiva della notizia” va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. Il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero che un soggetto lo racconti. Occorre, però, che tale propalazione costituisca di per sé stessa un “fatto” così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità. Ciò deve essere fatto dal cronista contestualmente alla sua comunicazione, non potendo legittimamente effettuarlo solo successivamente in sede di giudizio. Infatti il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, e inoltre se diretta ovvero indiretta derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa.
 
Verità putativa – Accurata verifica del giornalista – Necessaria.
Il legittimo esercizio del diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal giornalista, che deve rendere inequivoco il tipo di percezione, spiegando se è relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico ed inoltre se è diretta ovvero indiretta. La verità della notizia può anche essere solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca; pertanto l'esimente del diritto di cronaca opera se il giornalista in buona fede ritenga vera una notizia che si riveli falsa in un secondo momento, sempre che l'abbia accuratamente verificata. (Nella specie, relativa all'attribuzione all'attore di azioni di molestia sessuale in danno di una dipendente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il dolo della diffamazione, nonostante la produzione di sentenze di proscioglimento del ricorrente dai reati di atti di libidine e lesioni volontarie, sulla base del fatto, di per sé idoneo, che nel giudizio penale era passata in giudicato l'affermazione della sua responsabilità per ingiurie a sfondo sessuale).
 
Divulgazione di notizie risultanti dagli atti processuali – Controllo della verità dei fatti – Non necessario.
Con riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, il criterio della verità oggettiva dei fatti non riguarda il fatto in sé oggetto della vicenda giudiziaria, bensì la situazione accaduta nell’ambito dell’attività giudiziaria; il giornale nel riportare la notizia del rinvio a giudizio, é solo tenuto a riportare le notizie risultanti dagli atti processuali, ma non a controllare la verità dei fatti o l’attendibilità della denunciante, che costituisce specifica attività del processo. Ne consegue che, di fronte alla notizia certa del procedimento penale e dell’imputazione a carico dell’attore, non spettava al giornalista svolgere indagini autonome, anche interpellando l’imputato, finalizzate a verificare la veridicità dei fatti sottostanti al processo (peraltro ancora in fase dibattimentale) e la fondatezza delle tesi dei consulenti tecnici o del provvedimento giudiziario di rinvio a giudizio, essendo sufficiente che i concetti e le parole riportate fossero rispondenti al contenuto degli atti giudiziari o delle dichiarazioni inserite nel fascicolo e che la fonte giudiziaria fosse verificabile, requisiti tutti soddisfatti nel caso specifico in esame.
Tribunale Venezia, sez. III, 19 gennaio 2007 in Redazione Giuffrè 2007.
 
1.1.2. INTERESSE PUBBLICO
Diritto di cronaca – limiti – interesse pubblico.
È vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività.
 
1.1.3. CONTINENZA
Diritto di cronaca – Uso di espedienti stilistici diffamatori – Continenza – Non sussiste.
Il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche a un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e abbia autonoma attitudine lesiva (nella specie, la Suprema Corte, sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con motivazione insufficiente e contraddittoria, aveva rilevato la liceità dell'esercizio del diritto di cronaca nel contenuto di un articolo pubblicato su un settimanale relativamente alle indagini penali iniziate tre anni prima da un pubblico ministero nei confronti di un magistrato in base alle dichiarazioni di un pentito, escludendo, malgrado l'uso di espedienti stilistici volti ad evidenziare la possibile colpevole inerzia dell'inquirente, che potesse desumersi dal complesso dell'articolo un giudizio di disvalore nei confronti di quest'ultimo e, perciò, una possibile lesività sul piano diffamatorio dell'articolo stesso).
 
Diritto di cronaca – Correttezza dell’esposizione formale e sostanziale – Richiesta.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza dell'esposizione nei suoi aspetti formale e sostanziale; l'accostamento, sia pure a scopo esemplificativo, del nome di un soggetto, coinvolto in un procedimento giudiziario, con quello di altri soggetti, la cui responsabilità sia stata giudizialmente accertata, omettendo la circostanza dell'avvenuto proscioglimento del primo, è suscettibile di fondare la responsabilità per diffamazione (Nella specie si trattava di un articolo di stampa in cui era affermato che un recente orientamento della giurisprudenza, in tema di modica quantità di sostanza stupefacente, avrebbe "salvato" alcuni personaggi famosi, fra cui un noto personaggio dello spettacolo; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che non aveva ritenuto sussistente la responsabilità).
 
3.1. DIRITTO DI CRITICA
Diritto di critica come esimente del reato di diffamazione a mezzo stampa – Importanza dei giornali per la democrazia di un Paese.
In linea teorica non può negarsi che la critica sia legittima anche quando ha ad oggetto l’attività giudiziaria. La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. come dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d’interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d’esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l’evocazione per il tramite dell’art. 51 C.P. (come giustificazione), e non v’è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell’esercizio di altre libertà. All’interno delle società democratiche deve di conseguenza riconoscersi alla stampa e ai mass media il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione extra moenia dei temi agitati all’interno delle Assemblee rappresentative e per il dibattito in genere su materie di pubblico interesse, ivi compresi la giustizia e l’imparzialità della magistratura. Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente in altri termini di escludere che essa si esplichi in attacchi al potere giudiziario, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che i giornali sono i “cani da guardia” (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie. Proprio la Giurisprudenza EDU ha costantemente ribadito che questi ultimi costituiscono il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei giudici. Sulle medesime premesse, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già da tempo riconosciuto come sia, da un lato, “di enorme interesse per la comunità nazionale la corretta e puntuale esplicazione dell’attività giudiziaria e, dall’altro, come critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre il giudice nell’alveo suo proprio vadano non solo giustificate, ma propiziate”. Maggiore è il valore dell’attività esercitata più grande è d’altra parte la imprescindibilità del dibattito pubblico. E se più rigidi sono apparsi i limiti apposti dalla giurisprudenza alla critica nei confronti delle istituzioni giudiziarie, essi trovano ragione soprattutto nel fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti.
 
Diritto di critica – Peculiarità.
È ravvisabile l'esimente del diritto di critica qualora si sia in presenza di una proposizione valutativa che comporta per sua natura l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva ossia della adeguatezza alla finalità dialettica perseguita.
Diritto di critica storica – Verità anche putativa.
In sede di critica storica, l'autore della pubblicazione può esprimere giudizi anche poco lusinghieri sui personaggi dei quali tratta, ma, perché la sua condotta sia scriminata e non integri, quindi, il reato di diffamazione, occorre ovviamente che egli abbia osservato, innanzitutto, il limite che gli impone di riferire notizie vere o almeno seriamente controllate.
 
Esercizio contestuale di cronaca e critica – Valutazione della continenza.
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica.
 
Diritto di critica – Continenza.
In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità del diritto di critica, la "continenza" delle espressioni utilizzate va apprezzata. tenendo conto che, soprattutto per l'intervenuta influenza del mezzo televisivo sul mutamento del linguaggio, quello usato dai cittadini, dagli uomini politici, dai sindacalisti e dai cosiddetti "opinion leaders" è molto mutato nell'ultima parte del secolo scorso. L'utilizzo di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza riguarda ormai sia il settore dei rapporti tra i cittadini, sia quelli dei rapporti politici e della critica politica, sindacale e giudiziaria, derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro, infatti, se è certamente censurabile sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini,i quali, pur contestando non di rado l'uso di un linguaggio troppo aggressivo, stentano a credere che si debba fare ricorso in tali casi alla sanzione penale. In questa prospettiva, l'unico limite che non va superato è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato: ciò che si realizza quando si utilizzano i cosiddetta "argumenta ad hominem" e la critica sfocia nell'inutile aggressione alla sfera morale altrui, dovendosi escludere, in tale evenienza, il riconoscimento dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica.
 
Critica e insulto - Differenze.
Ciò che distingue la critica dall’invettiva (o dall’insulto) è il fatto che la prima è argomentata, il secondo è gratuito. Per ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato, un giudizio critico deve essere corredato da una “spiegazione” che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura. Come è ovvio, non è necessario che tale destinatario (e, dunque, l’interprete e, dunque, il giudicante) condivida l’iter argomentativo e/o le conclusioni del criticante, essendo sufficiente che l’uno e le altre presentino un carattere minimo di logicità e non contrastino col senso comune.
 
Verità del fatto – Richiesta - Percezione differente dello stesso accadimento - Possibile.
L’esimente del diritto di critica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi che di per sé sarebbero diffamatori, tesi a stigmatizzare un comportamento realmente tenuto dal personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per la critica.
Non vi può essere alcun dubbio che il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili. E’ certamente vero che la verità assoluta non esiste e che la realtà non può essere percepita in modo differente; cosicché può accadere che due narrazioni dello stesso fatto presentino delle divergenze, talvolta anche marcate, perché ciascuno può dare risalto ad aspetti specifici dello stesso accadimento, determinando così percezioni e, quindi, conseguenti valutazioni differenti. Ma ciò non può accadere per specifici comportamenti attribuiti ad una persona.
 
Riferimento a precisi dati fattuali - Non necessario.
L’esimente del diritto di critica è senza dubbio configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell’alveo di una polemica intensa e dichiarata, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure – a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca – che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati.
 
Diritto di critica - Estrinsecazione anche nell’uso di un linguaggio colorito e pungente - Differenza con il diritto di cronaca.
In tema di diritto di cronaca e di critica, i termini adottati ed il taglio dato ad un articolo di giornale costituiscono emanazione della cultura, sensibilità ed esperienza del redattore ed implicano un livello di partecipazione personale, più o meno elevato, che necessariamente fa degradare l'obiettività assoluta dell'informazione a canone tendenziale. E' però questo il contenuto del diritto di critica, cioè il diritto del giornalista di esprimere la propria visione della vita e della società.
Deve quindi ben distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendo che con quest'ultima si manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale si era ritenuto corretto, siccome rispondente al comune sentire, un giudizio critico di disvalore morale espresso in termini pacati e civili, ancorché perentori, sulla sconveniente regola di una chiesa di pretendere il pagamento anticipato di ogni servizio, anche quando le prestazioni erano, in definitiva, pressoché inesistenti ovvero richieste da povera gente).
 
Diritto di critica giudiziaria.
In tema di diffamazione, la critica deve ritenersi legittima anche quando ha a oggetto l'attività giudiziaria, giacché il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente di escludere che essa si esplichi anche in attacchi al potere giudiziario, risultando i giornali il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei giudici. In questa prospettiva, il particolare rigore nell'individuazione dei limiti della critica all'operato della magistratura si spiega con il fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti. Da ciò consegue anche che tale particolare rigore valutativo non ha ragione di esistere allorquando si verta in una polemica giornalistica (non relativa a indagini in corso) avente a oggetto la gestione di inchieste giudiziarie su materie di pubblico interesse (nella specie, si trattava delle inchieste contrassegnate con il nome "mani pulite"), rispetto alle quali una riflessione pubblica e politica sia stata innestata proprio dallo stesso magistrato persona offesa con un'intervista pubblicata su un quotidiano a tiratura nazionale, rispetto alla quale l'articolo incriminato abbia costituito sostanzialmente una "replica".
 
3.2. DIRITTO DI SATIRA
Diritto di satira e verità dei fatti.
La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero.
Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. La satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità.
Mentre l'aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità offensiva della reputazione, dell'onore e del prestigio, diversamente deve dirsi in caso di apparente attendibilità di tali fatti (nella specie, la Suprema Corte ha accolto la lettura interpretativa della corte di merito, sostenendo che la vignetta, oggetto del giudizio, fosse priva di qualsiasi connotazione paradossale – in grado di rendere percepibile al lettore che l'autore non fa sul serio - e che l'effetto che ne promanava fosse macabro e orripilante, dal momento che il soggetto della vignetta veniva presentato “come apportatore di morte”).
 
4. IPOTESI DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
Diffamazione a mezzo stampa mediante la distribuzione di volantini – Possibile.
Il reato di diffamazione a mezzo stampa può essere commesso mediante la distribuzione di volantini, anche se essi non rechino l’indicazione “comunicato stampa” né contengano la richiesta di pubblicazione.
L’art. 595 cod. pen. sanziona la diffamazione a mezzo della “stampa” totalmente prescindendo dalla circostanza che si sia, o meno, a fronte di una pubblicazione periodica, o che lo stampato rechi, o meno, la notazione “comunicato stampa”.
 
Occultamento di fatti significativi – Cronaca giornalistica con portata diffamatoria – Possibile.
Il giudizio di liceità della cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell’uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale – ed apparente – correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce.
Ogni accostamento di notizie vere è lecito, se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. Sul giornalista grava l’onere – anche processuale – di dimostrare la bontà del metodo di lavoro usato, la diligenza approntata, la attendibilità delle fonti utilizzate. E’ legittimo l’esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.
 
Diffamazione a mezzo stampa – Risarcimento del danno – Soggetto passivo – Individuazione.
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, ma la sua individuazione deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso. (Fattispecie in cui la S.C. ha considerato identificabili i due magistrati che avevano chiesto il risarcimento del danno per il fatto che l'articolo di stampa faceva riferimento alla sezione penale della Corte di cassazione cui essi appartenevano e che aveva emesso la sentenza oggetto di critica con tenore ritenuto offensivo).
 
Diffamazione col mezzo della stampa – Luogo del commesso reato.
In tema di reati commessi a mezzo stampa (nella specie, trattavasi del reato di diffamazione), il luogo del commesso reato, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, va determinato con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi e, quindi, la sua diffusione, intesa in senso potenziale. La regola vale anche quando si tratta di quotidiano a diffusione nazionale, ma corredato di edizioni locali non stampate nello stesso luogo di quella principale; in tal caso, però, attesa l'autonomia delle parti e in virtù dell'enunciato criterio dell'immediata diffusione, occorre far riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale si è realizzato il reato. Solo eccezionalmente può farsi riferimento al deposito in questura delle copie, e ciò limitatamente al caso in cui la prima diffusione del giornale non coincida con il momento del suo distacco dall'azienda tipografica e si verifichi successivamente, all'atto dell'assemblaggio di parti non autonome (copertina, inserti ecc.) stampate in luoghi diversi.
 
Conforme:
In tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un art. su stampa periodica, il "forum commissi delicti" si identifica con il luogo in cui il quotidiano è stampato perché in esso la notizia diviene per la prima volta pubblica, e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto. A tal fine non ha rilevanza che il quotidiano sia stampato in edizioni diverse appositamente teletrasmesse nelle varie zone del territorio nazionale, in quanto il "forum commissi delicti" è quello in cui ha sede la redazione centrale del quotidiano e non quello delle trasmissioni in facsimile delle copie a diffusione regionale, dovendosi seguire un criterio oggettivo unico, quale appunto il luogo in cui è commesso il fatto dannoso e non quello in cui viene percepito dall'interessato il contenuto diffamatorio della notizia e si verifica in concreto il danno. Né rileva, per la diversità del mezzo di diffusione, la differente previsione normativa posta dall'art. 30 della legge n. 223 del 1990, che concerne la diffamazione attuata con il mezzo radiotelevisivo. Pertanto, attesa l'irrilevanza del luogo di stampa e di prima diffusione del supplemento regionale, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito ha l'onere di provare unicamente il luogo di stampa del quotidiano ed eventualmente di teletrasmissione del supplemento .
 
Diffamazione a mezzo stampa – Caratteri della pubblicazione.
La responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, in presenza dei requisiti di legge, sussiste a prescindere dal carattere periodico o meno della pubblicazione che riporti la notizia lesiva dell'altrui reputazione, ed anche ove lo stampato rechi la notazione di "comunicato stampa" o, in mancanza di tale dicitura, anche se la divulgazione di notizie lesive venga effettuata a mezzo di un semplice volantino, purché esso riporti dichiarazioni provenienti da un terzo ed oggettivamente idonee a ledere l'altrui reputazione.
 
Diffamazione a mezzo stampa – Elemento soggettivo – Dolo generico.
Il definire una persona "un po' tarda di intelletto" (nella specie, in un libro) costituisce offesa e dunque può integrare - in mancanza di adeguata causa di giustificazione - il reato di diffamazione, anche se l'agente non aveva la specifica intenzione di offendere, trattandosi di reato connotato da dolo generico.
Diffamazione a mezzo stampa – Risarcimento del danno – Sanzione pecuniaria ex art. 12 legge 47/1948.
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, premesso che il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge n. 47 del 1948, aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno stesso, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può essere irrogata nei confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione diffamatoria.
 
Sanzione pecuniaria ex art. 12 legge 47/1948 – Ipotesi eccezionale di pena pecuniaria.
In riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, a norma dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948 la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato.
Cassazione civile , sez. III, 26 giugno 2007 , n. 14761 in Giust. civ. Mass. 2007, 6
 
5. RESPONSABILITA’ PER OMESSO CONTROLLO
Omesso controllo – Direttore responsabile e vice-direttore.
In tema di azione di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la responsabilità colposa del direttore del giornale, fondata sulla sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione, sussiste se egli ometta il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori. Tuttavia, anche se l'interpretazione dell'art. 57 c.p. e della normativa sulla stampa (legge n. 47 del 1948, art. 3) fa ritenere che vi debba essere coincidenza fra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e quella di controllo, il direttore che si affianca al direttore responsabile senza sostituirlo o assumerne la funzione non è responsabile per i danni dipendenti dalla pubblicazione di articoli diffamatori, non essendo titolare di quei poteri di controllo e di sostituzione ai quali la legge collega la fattispecie risarcitoria del direttore responsabile.
 
Diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo - Responsabilità civile solidale.
In tema di responsabilità civile derivante da reato, laddove sia unico il fatto-reato che ha prodotto il danno si applica il principio di cui all'art. 187, comma 2, c.p. che impone la solidarietà nei confronti dei soggetti condannati, mentre laddove il fatto che produca danno sia unico e ne rispondano più persone, anche se per titoli di reato diversi, la solidarietà per gli obblighi civili scaturisce comunque dal più generale principio di cui all'art. 2055 c.c., ove si prevede che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Da ciò conseguendo che correttamente viene pronunciata condanna solidale al risarcimento dei danni nei confronti del giornalista autore dell'articolo, condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, e nei confronti del direttore responsabile del giornale che ha consentito che l'articolo venisse pubblicato, condannato per il reato di cui all'art. 57 c.p., giacché in tale evenienza la solidarietà si giustifica, in forza del richiamato art. 2055 c.c., perché alla pubblicazione dell'articolo - fatto unico produttivo di danno - hanno concorso le condotte - commissive e omissive - di due diversi soggetti, pur condannati per titoli diversi di reato.
 
 
 
 
 
 
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