Il semplice fatto che una persona si trovi in un luogo pubblico non giustifica la divulgazione di fatti prettamente privati

 
24/06/2011
- Il caso
 
 
La Corte d'Appello di Milano, con sent. 50/2011, ha confermato la sentenza di primo grado, che respingeva il ricorso di un direttore di una testata televisiva sanzionato dal Consiglio Nazionale con due mesi di sospensione per aver mandato in onda un servizio, in cui venivano descritte le c.d. stranezze di un giudice ripreso in momenti di vita personale.
Nel secondo grado di giudizio è stato ribadito che le riprese contenute nel servizio, ed i commenti che le hanno accompagnate, non hanno alcun tipo di rilevanza per la collettività, né alcuna pertinenza in relazione alla vicenda sottesa.
Non può, infatti, ipotizzarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca nell'indugiare su dettagli irrilevanti, quali il colore dei mocassini ovvero dei calzini indossati dal magistrato, né sulle sue abitudini quotidiane, né ancora, nell'esprimere giudizi insinuanti sul suo operato.
La Corte ha, quindi, condiviso l'osservazione espressa dal Consiglio Nazionale e dal Procuratore generale, in base alla quale il servizio aveva lo scopo di far conoscere al pubblico il dott. Mesiano in una dimensione di vita privata in termini svilenti, così da suscitare l'impressione di pochezza della persona che aveva reso la sentenza e da delegittimarne l'operato.
Sulla base di tali rilevi, il servizio incriminato, lungi dal rappresentare un legittimo diritto di critica, costituisce un tipico esempio di diffamazione.
Infine, la Corte non ha ravvisato nessuna illogicità e nessuna discrepanza rispetto al provvedimento dell'Ordine regionale, perché il Consiglio Nazionale ha bene evidenziato che la vicenda presenta una serie di concorrenti indici negativi idonei ad inficiare il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori.
Il servizio, la condotta del direttore e il contesto e il momento in cui il fatto è avvenuto sono oggettivamente e gravemente censurabili nonché sufficienti a fondare la sanzione irrogata, persino se considerati isolatamente, perché contrastanti con i valori posti dalla Legge professionale.
 
 
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