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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
20/07/2018
(Documento approvato dal Consiglio Nazionale il 6 giugno 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2018)
1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell’organo di informazione.
2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.
3) Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l’andamento del mercato diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.
4) Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.
5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
7) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell’organo di informazione e sull’identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è l’editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali.
I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell’utilizzarli.
Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate.
E’ tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel Regolamento Delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di “esperto”, come ivi definita all’art. 1.
9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull’identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.
Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale.
Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell’autore della raccomandazione, se a lui conosciuti.
Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.
10) Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato.
11) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.
URL pagina: https://www.odg.it/allegato-4-carta-dei-doveri-dellinformazione-economica/24292
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