A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

 

Sommarie informazioni. Irricevibile il ricorso contro gli atti endoprocedimentali formati dal Cdt

È irricevibile il ricorso presentato contro un atto endoprocedimentale relativo alla fase preliminare di acquisizione delle sommarie informazioni dal momento che non si accerta alcun fatto deontologicamente rilevante. Conseguentemente il provvedimento del CDT, che in attesa di risultanze giudiziarie non definisce alcuna vicenda disciplinare, non comporta neanche l’acquisizione della qualità di interessato ex art. 60 della Legg, 69/1963, presupposto per l’impugnazione. Il CDN ha pertanto dichiarato l’irricevibilità del ricorso.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 4 – Vice Presidente/Relatrice Laura Trovellesi Cesana.  Dichiarato irricevibile il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia.

 

Notifica della decisione del Cdt nella casa comunale. Ricorso irricevibile perché presentato fuori termine

In caso di notifica con la procedura ex art. 140 c.p.c. il termine di 30 giorni ex art. 60 della legge 69/1963, per impugnare la decisione decorre dalla data di ricezione della nota raccomandata contenente l’avviso di deposito presso la casa comunale della decisione del Cdt, se antecedente rispetto al maturarsi della compiuta giacenza. Il CDN ha pertanto dichiarato irricevibile il ricorso che era stato presentato nei 30 giorni calcolati dal termine della compiuta giacenza e non più correttamente dalla data di ricevimento della nota informativa di deposito, consegnata a familiare convivente.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 5 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli.  Dichiarato irricevibile il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Puglia (sanzione: avvertimento).

 

Il giornalista che riporta il nome di un locale dove si è svolto un evento senza usare toni enfatici e senza fare pubblicità occulta non può essere sanzionato

Se nel rendere nota una notizia un giornalista cita il nome di un locale, ristorante, bar o similari, dove è avvenuto un fatto, non può essere accusato di non rispettare quanto disposto dall’articolo 10 del Testo Unico che recita “il giornalista assicura i cittadini il diritto di ricevere sempre un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni”. Il CDN ha accolto il ricorso di una giornalista, annullando il provvedimento, sanzionata per aver inserito in un comunicato stampa il nome di un ristorante dove era andato un assessore per festeggiare un’ultracentenaria. La mera indicazione della denominazione del ristorante identificando il luogo in cui è avvenuto il fatto, peraltro senza indicazione della località geografica, non può avere di per sé alcun potere di convincimento a stimolare gli utenti a preferirlo ad altri esercizi di ristorazione.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 6 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti.  Accolto il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.

 

Minori. Vietato pubblicare dati non essenziali che possono ricondurre alla loro identità

Il giornalista nella ricostruzione di un fatto di cronaca non deve diffondere informazioni non essenziali ai fini della notizia che possono condurre alla identificazione dei minori direttamente o indirettamente coinvolti: tale condotta contravviene al fine ultimo della tutela della loro personalità, come stabilito dalla Carta di Treviso. Nel caso analizzato il cronista nel riferire di un caso di allontanamento di un minore dai genitori disposto dalla magistratura aveva pubblicato il nome di un neonato, le generalità del padre e del nonno paterno. Nell’articolo l’incolpato aveva anche fornito informazioni sullo stato di salute della madre del minore affetta da disabilità psicologica. Una condizione che il giornalista non poteva non rivelare essendo il motivo alla base della vicenda giudiziaria dalla quale derivava la notiziabilità (Cdn n. 14/2016); certo è che il cronista non doveva rendere noti gli elementi indiretti che avrebbero potuto portare facilmente alla identificazione della donna come prevedono le norme l’articolo 6 del Testo Unico per la parte riguardante i doveri nei confronti dei soggetti deboli (il giornalista rispetta diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla Carta di Treviso). Nel caso in esame, inoltre, il giornalista non avendo potuto ricevere la notizia del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dal Collegio territoriale, in quanto legittimamente impedito, non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa. La mancata partecipazione alla sola e unica convocazione indirizzatagli dall’organismo disciplinare insieme alla circostanza che lo stesso Collegio territoriale non ha ritenuto di acquisire ulteriori elementi circa le modalità di pubblicazione dell’articolo –  stante il fatto che l’incolpato fosse un collaboratore esterno e avesse espressamente chiesto ai redattori ai quali inviava i propri pezzi di controllare la conformità delle informazioni contenute nell’articolo con la possibilità di renderle note – hanno impedito l’acquisizione di tutti gli elementi possibili per rendere chiare il quadro delle responsabilità e conseguentemente di determinare l’entità del rimprovero coerente con il sistema sanzionatorio. Da qui la riduzione della sanzione corroborata dalla circostanza che all’incolpato erano state addebitate ulteriori violazioni deontologiche che non hanno trovato riscontro.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 7 – Vice Presidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti delle Marche (riduzione da due mesi di sospensione a censura).

 

Nessuna responsabilità deontologica se la circostanza risultata ex post inesatta era stata verificata con fonte primaria (verità putativa), non era stata data per certa con l’uso del condizionale nell’articolo e non ha inciso comunque sulla verità del fatto

Un giornalista che effettua la verifica delle fonti attingendo alle fonti primarie e riportando con scrupolo le ipotesi investigative in campo, rispetto ad un fatto di cronaca, o le ipotesi su cui la magistratura o un Tribunale lavorano per decidere se accogliere o meno l’istanza di un imputato, non contravviene alle norme deontologiche che impongono (all’articolo 1 e articolo 9 lettera d) del Testo Unico dei doveri del giornalista) il rispetto  della verità sostanziale dei fatti e il controllo delle informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità. Inoltre secondo la giurisprudenza sono irrilevanti le inesattezze nella cronaca quando non incidono sulla verità del fatto narrato (cfr. Corte Cass. n. 13782/2020; Corte Cassazione n. 41099/2016). Nel caso esaminato dal Cdn una giornalista aveva riportato la notizia della scarcerazione di un uomo accusato di aver ucciso la compagna. Tra le motivazioni del Tribunale della Libertà si era ipotizzata quella di un errore del Gip nell’ordinanza di conferma degli arresti, oltre alla possibile carenza di un quadro probatorio consistente. Soltanto una volta pubblicate le motivazioni della decisione del Tribunale del Riesame era stato chiaro che il motivo della scarcerazione era proprio la carenza delle prove contro l’uomo accusato di omicidio. Ma al momento del fatto – la scarcerazione – la cronista non poteva sapere quale delle due motivazioni addotte dall’avvocato della difesa sarebbe stata accolta. Dunque, il Cdn, nel sottolineare come la circostanza risultata ex post inesatta non era stata data per certa dalla redattrice – avendo usato il condizionale – e avendo appurato che aveva effettuato la verifica della notizia presso l’unica fonte diretta in quel momento – l’avvocato che aveva presentato ricorso – ha accolto il ricorso e annullato la delibera.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 8 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli.  Accolto il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.

 

Verità putativa. Non è sanzionale il giornalista che, dopo aver verificato la correttezza di una informazione resa nota da una fonte primaria e qualificata, pubblica in buona fede un dato sensibile

Il giornalista che verifica una informazione e la riporta all’interno di un articolo non è sanzionabile se poi la stessa provoca la riconoscibilità potenziale di un minore. Nel caso esaminato il cronista nel ricostruire il caso di un uomo che era stato arrestato per aver picchiato la moglie e la suocera davanti alle proprie figlie minori, aveva riportato nell’articolo le sue generalità dopo aver avuto assicurazione dalla Sezione specializzata per i minorenni della Squadra Mobile che le bambine non avessero più lo stesso cognome del padre. Dopo tale verifica il giornalista, in buona fede e fidandosi delle dichiarazioni della polizia, ha ritenuto di poter pubblicare le generalità complete dell’uomo. In realtà, come si apprenderà solo successivamente, il cognome pubblicato risulterà essere lo stesso delle minori che sono state rese così potenzialmente riconoscibili.  Va ribadito che la Carta di Treviso impone che sia “garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca” e “va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori” (All. 2 al T.U.) e che il giornalista dovrebbe comunque interrogarsi sull’opportunità di pubblicare le generalità complete quando risultano minori direttamente o indirettamente coinvolti nel fatto di cronaca. Tuttavia in questo caso la verità putativa – quella cioè raggiunta dal giornalista dopo le dovute verifiche nel tempo utile precedente la pubblicazione dell’articolo – la buona fede e la consapevolezza dell’incolpato di non aver usato la massima cautela nell’essersi fidato totalmente di una fonte qualificata come la Polizia, ha reso possibile l’annullamento della delibera.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 9 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto (annullata la censura).

 

 

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