A cura di Laura Trovellesi Cesana

e Maria Annunziata Zegarelli

 

È sanzionabile il giornalista che rappresenta al pubblico un’informazione incompleta al fine di supportare una propria tesi. L’omissione di dati essenziali viola il principio della verità sostanziale dei fatti fondamento della professione giornalistica

Il giornalista non può restituire al pubblico più vasto un’informazione incompleta che in quanto tale risulta imprecisa e fuorviante specie in situazioni di tensioni ambientali destinate, in ragione di peculiari contesti, a creare o alimentare un clima di contrapposizione se non di intolleranza. Nel caso esaminato l’incolpato omettendo parti essenziali dei documenti citati come fonte è venuto meno all’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, perché un fatto non può mai essere subordinato o adattato all’esigenza del giornalista di difendere comunque la sua propria tesi perché la completezza dell’informazione resta uno dei capisaldi principali del giornalismo professionale. Al contrario il giornalista ha il dovere di raccogliere, elaborare e diffondere con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti; di evitare nella pubblicazione di notizie, su argomenti scientifici, un sensazionalismo che possa far sorgere timori o speranze infondate; di non omettere, fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento. Doveri ai quali l’incolpato è venuto meno nella realizzazione dei suoi articoli.

C.D.N. 7 dicembre 2022, n. 34 – Presidente e Relatore Elio Donno. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana (sanzione: avvertimento). CONFORME: C.D.N. 7 dicembre 2022, n. 35 – Presidente e Relatore Elio Donno. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana (sanzione: avvertimento).

 

È sanzionabile il giornalista che non provvede alla formazione professionale continua senza chiedere, nei casi previsti dal Regolamento, l’esonero dalla stessa.

È sanzionabile il giornalista che non provvede alla formazione professionale continua se non è esentato per i casi espressamente previsti dal Regolamento per la formazione pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020. Se rientra in una delle fattispecie previste è comunque tenuto a richiedere al Consiglio Regionale dei Giornalisti di appartenenza il relativo esonero. L’esonero è previsto, come prevede l’articolo 13 dello stesso Regolamento, per: “a) maternità o congedo parentale; b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive; c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso. Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale”.

Per questo motivo il Cdn ha confermato la sanzione dell’avvertimento ad una giornalista che non aveva provveduto a svolgere la formazione professionale senza aver chiesto l’esonero.

C.D.N. 7 dicembre 2022, n. 36 – Presidente Elio Donno – Relatore Gianmario Sias. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto (sanzione: avvertimento).

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