STORIA DELL'ORDINAMENTO

La professione di giornalista in Italia è regolata da una legge dello Stato: la legge 3 febbraio 1963 n. 69. Questa legge prevede che l’attività giornalistica è un’attività intellettuale a carattere professionale, caratterizzata quindi da quell’elemento di “creatività” che fa del giornalista non un impiegato o un operatore esecutivo, ma, appunto, un professionista. La legge riconosce poi la rilevanza sociale del giornalismo e impone, a chi lo eserciti in forma professionale, di iscriversi obbligatoriamente in un Albo dettandone condizioni e modalità; tutto ciò, soprattutto a garanzia della pubblica opinione e del lettore che è il destinatario dell’informazione.

La legge, inoltre, prevede l’autogoverno della categoria, la gestione dell’Albo affidata cioè a giornalisti che siano eletti democraticamente dalla categoria. Si sente molto spesso dire che solo in Italia esiste un Ordine dei Giornalisti. Questo è vero, ma è altrettanto vero che in tutto il mondo, e non solo in Europa, per quanto riguarda la tutela dei giornalisti, si registra una tendenza che è quella dell’autoregolamentazione. Si avverte in sostanza tutta la delicatezza di un intervento dello Stato, o di altri soggetti esterni che pongano limiti all’autonomia dell’informazione. Questa attenzione esiste non solo nei paesi latini, ma anche nei paesi anglosassoni che hanno una cultura giuridica diversissima: tutti insistono nel rivendicare che certi interventi, come ad esempio quello di natura deontologica, spettino agli organismi della categoria, siano essi Ordini professionali, Sindacati o Associazioni, e nel chiedere una protezione legislativa. Come e perché storicamente si è arrivati alla legge del ’63 sull’ordinamento professionale dei giornalisti – Del giornalismo inteso come prestazione intellettuale a carattere professionale si comincia a parlare dal 1877, con la nascita dell’Associazione della Stampa Periodica Italiana. Nello statuto di tali associazioni erano previste infatti tre Categorie: gli effettivi coloro che esercitavano esclusivamente l’attività giornalistica, i pubblicisti, ai quali era concesso svolgere con il giornalismo anche altre professioni, e i frequentatori, cioè quelle personalità del mondo culturale e politico che con carattere di periodicità pubblicavano articoli su quotidiani e, in genere, sulla stampa. Nel 1908 avviene in Italia il primo riconoscimento giuridico della professione e la nascita del primo embrione di albo: la legge n. 406 del 9 luglio, infatti, concede, ai giornalisti 8 scontrini ferroviari con la riduzione del 75% sulle tariffe. E lo concede a coloro che “fanno del giornalismo la professione abituale, unica e retribuita”. Sempre questa legge prevede la costituzione di un’apposita commissione presso le Ferrovie dello Stato con lo scopo di compilare l’elenco de direttori, dei redattori e dei corrispondenti di quotidiani ai quali concedere gli scontrini. L’albo viene poi recepito in sede contrattuale nel marzo del 1925 quando fra la Federazione della Stampa e gli editori fu firmato un accordo che prevedeva la costituzione presso ciascuna Associazione regionale di un comitato paritetico giornalisti – editori per la compilazione dell’albo locale.

Al centro venne costituito un comitato d’appello per giudicare sui ricorsi avverso l’esclusione dagli albi locali. Nel contratto stipulato poi il 14 luglio del ’25, si affermava che dovevano considerarsi “giornalisti professionisti coloro che da almeno 18 mesi facciano del giornalismo la professione unica retribuita”. Sempre nel ’25, e precisamente a dicembre, con la legge n. 2307, fu istituito l’Ordine dei Giornalisti avente le sue sedi nelle città dove esisteva la Corte d’Appello. L’Ordine avrebbe dovuto formare gli albi locali e solo agli iscritti sarebbe stato consentito di esercitare la professione. La normativa non ebbe però alcun seguito. Anzi, avvenne che nel febbraio del ’28 un Regio decreto – ignorando la precedente legge – dette norme soltanto per “l’istituzione dell’albo professionale dei giornalisti”. Ciò è facilmente spiegabile: nel ’26 era stato infatti istituito il sistema del “Sindacato unico di diritto pubblico” per tutte le categorie dei professionisti. Con questo sistema venivano mantenuti in vita – con forti limitazioni – gli ordini già esistenti. Gli altri come l’Ordine dei Giornalisti, furono invece bloccati.

Il Regio Decreto del ’28 prevedeva l’albo dei giornalisti suddiviso in tre distinti elenchi: i professionisti (cioè coloro che da almeno 18 mesi esercitavano esclusivamente la professione giornalistica), i praticanti (coloro che pur esercitando esclusivamente la professione non avevano raggiunto l’anzianità di 18 mesi o i 21 anni di età) e i pubblicisti (coloro che esercitavano, oltre all’attività retribuita di giornalista, anche altre attività o altre professioni). Sotto il profilo della disciplina sostanziale, c’è una certa continuità con il passato e una certa somiglianza con l’ordinamento professionale attuale: le categorie (i professionisti, i praticanti e i pubblicisti), i 18 mesi di pratica sono previsti ancora oggi, ecc. Non si può però parlare di un organismo autogovernato dai giornalisti; l’albo era infatti gestito da un comitato di 5 membri nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministero dell’Interno e delle Corporazioni. Contro le decisioni del Comitato dell’albo si poteva ricorrere ad una commissione superiore per la stampa composta da 10 membri; commissione nominata con decreto su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto anche qui con il Ministero dell’Interno e delle Corporazioni. Dei 10 membri, 5 erano scelti fra i giornalisti designati dal Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista. Caduto il fascismo rinascono gli organismi della categoria basati sulla libera associazione. Per la prima volta viene ricostituita la Federazione della Stampa (26 luglio 1943) presso il Circolo della Stampa di Palazzo Marignoli a Roma. Il Sindacato si pose subito il problema dell’albo. Le strade da seguire potevano essere: 1) abolire tout court la legislazione fascista; 2) disciplinare ex novo la professione; 3) accertare la legislazione del ’28 con alcuni correttivi. Fu scelta quest’ultima via e il Sindacato ottenne dal governo (peraltro presieduto da un antico Presidente della Federazione della Stampa stessa, l’on. Ivanoe Bonomi) l’emanazione di un decreto che sostituiva i Comitati interregionali per l’albo e la Commissione Superiore per la stampa con una Commissione Unica, avente sede a Roma, alla quale veniva affidata la tenuta degli 11 albi regionali e interregionali e la disciplina degli iscritti (D.L.L. 23.10.1944).

Questa Commissione Unica avrebbe dovuto avere un carattere provvisorio e invece rimase in vita fino al 1963 quando, appunto, nacque l’ordinamento professionale. Essa però ha costituito una prima formula di autogoverno della categoria in quanto i suoi componenti, pur se nominati dal Ministero di Grazia e Giustizia, venivano tutti designati dal Sindacato dei giornalisti italiani. La Commissione, pur avendo carattere nazionale, si organizzò perifericamente istituendo presso ciascuno degli 11 albi regionali sub Commissioni o Comitati delegati, ai quali furono affidati i compiti di istruire le istanze di iscrizione. In questa maniera la Commissione Unica assicurava di fatto, se non di diritto, un doppio esame di merito di ciascun iscritto, anche se la deliberazione definitiva apparteneva alla sede nazionale. Nel 1959 il Ministro di Grazia e Giustizia, l’on. Gonella, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, presentò alla Camera il disegno di legge n. 1563 sull’ordinamento della professione giornalistica. Le ripetute sollecitazioni della Federazione della Stampa, in particolare i documenti approvati al Congresso di Sorrento del ’62, ebbero l’effetto di imprimere ai lavori della Commissione un ritmo più accelerato, tanto che il disegno di legge fu approvato all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i gruppi della Camera in sede legislativa dalla Commissione il 12 dicembre 1962 e trasmesso cinque giorni dopo alla presidenza del Senato. Il disegno di legge fu infatti esaminato, sempre in sede legislativa, dalla Commissione del Senato e, in una sola seduta, il 24 gennaio 1963, ottenne l’approvazione definitiva.

DISCIPLINA NORMATIVA

I principi introdotti dalla Legge n. 69/63 istitutiva dell’Ordinamento della professione di giornalista prevedono, da un lato, un particolare regime d’accesso e di svolgimento dell’attività giornalistica dall’altro la configurazione strutturale dell’Ordine professionale, con l’attribuzione dei poteri di amministrazione attiva, contenziosa, etc., ai suoi organismi di articolazione.

La disciplina sull’attività prevede:
a) l’obbligo di appartenenza all’Ordine per chi voglia assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista;
b) la definizione dei diritti e dei doveri inerenti allo status di giornalista e la corrispondente previsione dei poteri disciplinari e delle sanzioni, quali l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio professionale e la radiazione dall’Albo;
c) la suddivisione dei giornalisti che svolgano l’attività in forma professionale in due categorie: quella dei “professionisti” e quella dei “pubblicisti”: la prima, composta da coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica; la seconda, da coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se contestualmente ad altre professioni o impieghi. A tale distinzione corrisponde la suddivisione dell’Albo in due elenchi;
d) la previsione e la disciplina della “pratica giornalistica”, il cui svolgimento, per almeno 18 mesi di tempo, è posto come condizione per l’accesso all’elenco dei “professionisti”, e la corrispondente istituzione di un apposito registro dei praticanti;
e) la previsione di una speciale prova di idoneità professionale;
f) l’istituzione di elenchi speciali per i giornalisti stranieri, e per i direttori di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
La disciplina “strutturale”, cioè l’autogoverno, si realizza invece attraverso l’articolazione dell’Ordine in due gradi di organi: il primo, costituito dai Consigli regionali o interregionali, eletti su base territoriale dagli iscritti; il secondo, costituito dal Consiglio nazionale dell’Ordine, formato da membri eletti in sede regionale, ed avente la peculiare funzione di decidere sui ricorsi proposti contro le deliberazioni dei Consigli regionali.
Per ulteriori approfondimenti sulla normativa che regola la professione si consiglia di consultare la sezione “Leggi e norme”.

ALBO

L’articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sancisce che nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di giornalista se non è iscritto all’albo professionale.
L’appartenenza all’Ordine dei Giornalisti è deliberata dal Consiglio territorialmente competente che dispone l’iscrizione e conferisce al destinatario il peculiare status professionale. Il provvedimento ha natura giuridica di atto di accertamento ricognitivo ed è soggetto, in sede giurisdizionale, al sindacato esclusivo del giudice ordinario. Dall’iscrizione all’Ordine deriva, per il giornalista, il sorgere di diritti e doveri (art. 2) e l’assoggettamento a particolari poteri disciplinari.
L’Albo è presso l’Ordine regionale; il Consiglio provvede alla sua tenuta e ne cura annualmente la revisione. Esso è ripartito in due elenchi:

  • Professionisti
  • Pubblicisti

La legge che disciplina l’ordinamento della professione ha inoltre istituito elenchi speciali:

  • quello per l’iscrizione dei giornalisti di nazionalità straniera che operano nel nostro Paese;
  • quello di coloro che assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici;

E’ inotre previsto, annesso all’Albo, il registro dei praticanti, cioè di coloro che intendono avviarsi alla professione attraverso lo svolgimento della pratica giornalistica .
L’Albo contiene tutti i dati anagrafici nonché la data di iscrizione (da cui decorre l’anzianità dell’iscritto) ed il titolo in base al quale è avvenuta. La domanda di iscrizione deve essere proposta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione regionale l’interessato ha il domicilio professionale, allegando la documentazione richiesta dalla legge per provare il requisito professionale (a seconda che l’iscrizione sia richiesta per l’elenco dei professionisti o dei pubblicisti, per gli elenchi speciali o per il registro dei praticanti), nonché gli attestati dei versamenti richiesti, tra cui la tassa di concessione governativa (allegato) per l’esercizio della professione di giornalista.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Professionisti
Sono professionisti coloro che esercitano esclusivamente la professione.
Per l’iscrizione nel relativo elenco è richiesto:
1) l’esercizio continuativo della pratica giornalistica previa iscrizione nel registro dei praticanti per almeno 18 mesi, attestato da una dichiarazione di compiuta pratica del direttore, oppure titolo rilasciato da una delle scuole di giornalismo riconosciute in Italia che attesti il tirocinio dell’allievo per la durata di due anni
2) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
3) l’esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all’art. 32 l. 69/1963, consistente in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo (cfr. artt. 44 e seguenti dpr 115/1965).

Pubblicisti
Per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti è necessario:
1) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
2) presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in giornali e periodici e i certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni; Per i corrispondenti o per gli articoli non firmati occorre allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici suddetti, ogni documentazione, ivi compresa l’attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l’effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli. I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l’attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta. Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l’informazione scritta, nell’esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l’attestazione del direttore suddetta.
3) presentare in fotocopia dell’eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o le testate) cui si collabora;
4) presentare la documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi, che devono essere in regola con le norme fiscali in materia;
5) adempimenti connessi alla decisione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 17 giugno 2009 contenente il documento di indirizzo per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti (corso, colloquio).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI

Praticanti
Coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica possono iscriversi nel registro dei praticanti in presenza dei seguenti requisiti:
1) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
2) il possesso della dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica di cui all’art. 34 l. 69/1963;
3) il possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore oppure, in mancanza del titolo suddetto, il superamento di un esame di cultura generale, diretto ad accertare l’attitudine all’esercizio della professione (cfr. artt. 37 e seguenti del dpr115/1965).

Freelance
Al fine dell’iscrizione al registro dei praticanti da parte dei freelance sono richiesti:
1. l’iscrizione all’albo come pubblicista e lo svolgimento di attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica;
2. copia dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate e l’indicazione del giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora e che gli impartisce le indicazioni tecnico – professionali;
3. copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell’attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante;
4. documentazione della produzione giornalistica;
5. attestazione, prima dell’esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali.

Riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti da cittadini comunitari in Paesi dell’Unione Europea.

Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell’ambito dell’Unione Europea ai fini dell’esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal decreto legislativo n.206 del 9 novembre 2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

 

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi extra-comunitari da cittadini comunitari od extra-comunitari.

Oltre ai cittadini comunitari, anche ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta può chiedere, in attuazione del D.P.R. 394/99 (regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998), il riconoscimento del proprio titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE che ha integralmente sostituito le precedenti 89/48/CEE e 92/51/CEE, e del decreto legislativo di recepimento n. 206 del 9 novembre 2007n. 206 del 9 novembre 2007 che ha sostituito i decreti legislativi di recepimento in Italia n.115/92 e n.319/94.

 

Misure compensative: prova attitudinale e tirocinio di adattamento.

Nel decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero può prevedersi, ai fini dell’iscrizione all’elenco professionisti da parte dell’Ordine dei giornalisti, il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale (se il richiedente è cittadino extracomunitario) ovvero in un tirocinio di adattamento alternativo alla prova attitudinale (se il richiedente è cittadino comunitario).

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STATUS DI GIORNALISTA

I Consigli provvedono alle iscrizioni all’Albo professionale e alle cancellazioni.
Le cancellazioni sono deliberate d’ufficio per le seguenti cause:
a) trasferimenti: nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; in caso di cambiamento di residenza il giornalista deve chiedere il trasferimento nell’albo del luogo di nuova residenza;
b) perdita del godimento dei diritti civili: essa opera come causa di cancellazione qualunque ne sia il titolo da cui è derivata;
c) perdita della cittadinanza italiana: in tal caso il giornalista può essere iscritto – a sua domanda – nell’elenco speciale per gli stranieri;
d) condanna penale: sono cancellati dall’Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero di interdizione dalla professione giornalistica, l’iscritto è “sospeso” di diritto durante il periodo di interdizione; nell’ipotesi di condanna penale che non importi la detta pena accessoria, il Consiglio inizia l’azione disciplinare ove ne ricorrano le condizioni;
e) perdita dell’esclusività prevista dalla legge “professionale”: si prevede la cancellazione del giornalista professionista quando risulti che sia venuto a mancare il requisito della “esclusività” professionale; ricorrendo tale ipotesi, il professionista può essere trasferito – a sua domanda – nell’elenco dei pubblicisti;
f) inattività: è disposta la cancellazione dagli elenchi dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione; nel calcolo dei termini non si tiene conto dei periodi di inattività professionale dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative politiche o scientifiche, o all’espletamento di obblighi militari. La cancellazione per inattività è comunque esclusa per i giornalisti che abbiano maturato almeno quindici anni di iscrizione all’Albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività lavorativa con le caratteristiche di continuità e remuneratività;
g) cessazione dei requisiti di legge per i direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico: la cancellazione dal relativo elenco speciale, nel caso vengano a cessare i requisiti previsti in genere per i direttori responsabili di quotidiani o periodici dalla legge sulla stampa (cittadinanza italiana e possesso degli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche), nonché in caso di decadenza della registrazione della pubblicazione, o intervenuto mutamento della natura della rivista o periodico.
I Consigli provvedono, inoltre, alla reiscrizione (art. 42 L. n. 69) dei giornalisti cancellati dall’Albo che ne facciano richiesta quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

POTERI DI VIGILANZA

Ogni Consiglio vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione. Tale attribuzione, si ricollega direttamente alla natura di organismo rappresentativo dell’Ordine, a sua volta preposto alla tutela di tutti gli interessi pubblici, oggettivamente immanenti, della categoria professionale. Al detto potere di tutela “a valenza esterna” si accompagna quella sfera di attribuzioni direttamente connesse alla peculiare natura dell’Ordine (che è quella di garantire l’osservanza delle norme di etica professionale); questa natura si ricollega al peculiare potere di tutela a “valenza interna”, nella sua applicazione di solo appartenenti all’Ordine.
Pertanto, ogni Consiglio “vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti” e per il tramite dei Consigli di disciplina territoriali (Art. 8, D.P.R. 137/2012) può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione e la dignità dell’Ordine.
Le sanzioni sono:

  • l’avvertimento scritto: viene inflitto nel caso di abusi o mancanze di lieve entità e consiste nel richiamo del giornalista all’osservanza dei suoi doveri (art. 52 L. n. 69);
  • la censura, è connessa ad abusi o mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata;
  • la sospensione dall’esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l’iscritto abbia compromesso, con la sua condotta, la propria dignità professionale;
  • la radiazione è diretta a sanzionare la condotta dell’iscritto che abbia gravemente compromesso la dignità professionale sino a renderla incompatibile con la permanenza nell’Albo. La legge prevede la reiscrizione, su domanda dell’interessato, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio di disciplina territoriale (CDT) presso il Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto l’incolpato. L’azione disciplinare è iniziata d’ufficio dal competente Consiglio o anche su richiesta del Procuratore Generale (art. 48, ult. comma, legge n.69).
Si applicano, per i componenti del Consiglio di disciplina, le disposizioni in materia di astensione e ricusazione previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.
Non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l’incolpato sia stato formalmente invitato a comparire davanti al CDT. Questo, assunte sommarie informazioni, contesta all’interessato, con lettera raccomandata, i fatti addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito a discolpa.
L’interessato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta e corredati di motivazione; vengono notificati all’interessato ed al Pubblico Ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni.
L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto (salvo gli eventi interruttivi del termine previsto dalla legge).

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