Approvato dal Consiglio nazionale il 21.01.2014 –  D.M. del 21 febbraio 2014 pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 6 del 31.03.2014

 

  1. Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato e dal Procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensiva della sanzione.

 

  1. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all’articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato da:

  1.  indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
  2. indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d’identità;
  3. documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;
  4. attestazione del versamento dei tributi erariali e del contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria secondo l’importo fissato con delibera dal Consiglio nazionale, da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale; tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore generale. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
  5. indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ed eventualmente del recapito al quale l’interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

 

  1. Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio di disciplina nazionale

I consiglieri di disciplina nazionali hanno l’obbligo di astenersi nei casi indicati nell’art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall’art. 52 c.p.c. in quanto applicabili.

  1. Presentazione del ricorso

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di disciplina nazionale con deposito a mano spedito con plico raccomandato a/r. Il ricorso proposto dall’interessato va redatto su carta da bollo. All’originale vanno allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico.

La data di presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, che ne rilascia ricevuta e provvede, senza indugio, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, a inviare copia del ricorso al giornalista, se ricorrente è il Procuratore generale, ovvero a trasmettere copia del ricorso e della delibera di prima istanza al Procuratore generale competente, se ricorrente è il giornalista.

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale richiede al Consiglio di disciplina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest’ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto domandato, a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l’interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

Alla scadenza dei predetti termini e prima della deliberazione, il Consiglio deve in ogni caso sentire il Procuratore generale ai sensi dell’art. 61 della Legge n. 69/1963, acquisendone le conclusioni scritte da comunicare all’incolpato tramite raccomandata a/r ovvero via posta elettronica certificata ed assegnando all’incolpato un termine non inferiore a 30 giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L’incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

 

  1. Nomina e funzioni del relatore. Trattazione del ricorso

Entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all’art. 4, il Presidente nomina il relatore, stabilisce la data della seduta per la trattazione del ricorso e convoca il ricorrente se ne ha fatto richiesta.

Il relatore può far presente un impedimento, giustificandone i motivi, nei cinque giorni successivi alla nomina.

Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell’impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

Il relatore nominato assume tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti al centro del ricorso.

Fatta una sommaria relazione al Consiglio, può chiedere al presidente che siano ascoltati testimoni o che sia acquisita ulteriore documentazione. Conclusa l’istruttoria, il relatore chiede che venga messa all’ordine del giorno la discussione del ricorso e deposita la sua relazione.

Il relatore pone le domande al ricorrente o, in sua assenza, al legale eventualmente designato.

Successivamente, con l’autorizzazione del presidente, possono porre domande gli altri consiglieri. L’intera fase dell’audizione è registrata e la relativa trascrizione è custodita presso gli uffici del Consiglio ed è sottratta all’accesso di terzi.

Analoga procedura è seguita per l’audizione di testi.

Il relatore formula proposta di sanzione o di proscioglimento, presa visione del richiesto parere del Procuratore generale competente. Al termine del giudizio redige il provvedimento finale.

 

  1. Convocazioni

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con la posta elettronica certificata spedite almeno 10 giorni prima, invita le parti da ascoltare a presentarsi alla seduta.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto all’Albo speciale dei patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell’assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente o del suo legale rappresentante o dei testimoni citati, il Consiglio di disciplina nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all’ordine del giorno della prima seduta utile.

 

  1. Elenco dei ricorsi

La segreteria trasmette tramite posta elettronica certificata a tutti i componenti del Consiglio di disciplina nazionale, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l’elenco dei ricorsi, copie degli stessi, e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta del relatore.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all’ordine del giorno.

Entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio di disciplina nazionale verrà trasmessa a tutti i consiglieri, a cura della segreteria, l’elenco dei procedimenti pendenti.

L’elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato.

 

  1. Sospensiva

Il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Nel caso di istanza di sospensione cautelare, il Consiglio di disciplina nazionale iscrive la richiesta all’ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un’istruttoria sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta.

 

  1. Ordine di trattazione dei ricorsi

I ricorsi sono posti all’ordine del giorno secondo le seguenti priorità:

  1. data di presentazione e rischio di prescrizione;
  2. rilevanza sociale del fatto contestato;
  3. pregiudizio per l’Ordine;
  4. coinvolgimento di componenti di organismi dell’Ordine o di altri enti di categoria.
  1. Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio di disciplina nazionale non sono pubbliche.

Qualora il Consiglio ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente ne dà comunicazione all’interessato a mezzo di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, fissando un termine per la risposta non inferiore a 15 giorni. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio.

 

  1. Decisione del ricorso

Chiusa la discussione sulla proposta del relatore, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.

 

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può confermare, annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi addotti nel ricorso.

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige verbale delle sedute. Esso deve contenere:

  1. numero del verbale, il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta;
  2. nome del presidente, del segretario e degli intervenuti;
  3. ordine del giorno della seduta, l’indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
  4.  firme del presidente e del segretario.

 

  1. Vizi procedurali

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d’ufficio, il relatore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio di disciplina nazionale affinché la ponga all’ordine del giorno della prima riunione utile.

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la relazione, decide di:

  1. annullare la delibera e inviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio, se le irregolarità riscontrate sono insanabili, quali i vizi del contraddittorio ovvero la violazione del diritto di difesa;
  2. rinviare gli atti al relatore perché si pronunci sul merito, se il provvedimento è affetto da irregolarità diverse da quelle indicate nella lettera a) e sono riferite a soli vizi formali.

 

  1. Divieto di reformatio in peius

Nelle deliberazioni dei ricorsi, il Consiglio di disciplina nazionale, su ricorso del Procuratore generale competente può riformare il provvedimento del Consiglio territoriale procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori.

Il Consiglio nazionale può applicare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal Procuratore generale competente.

Se il ricorso è proposto solo dall’interessato, vale il divieto di riformatio in peius delle sanzioni di primo grado.

 

  1. Deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale

La deliberazione deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, la motivazione, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata e deve essere sottoscritta dal presidente, dal segretario e dal relatore.

La deliberazione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio di disciplina nazionale ed è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario entro 30 giorni dal deposito, al ricorrente, a norma dell’art. 62 della legge n. 69/1963, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall’Albo, dal Registro o dagli Elenchi; al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione; al procuratore generale competente. Sono altresì comunicate tramite posta elettronica certificata al Consiglio dell’Ordine cui appartiene l’incolpato. Le deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all’Autorità Giudiziaria.

 

  1. Azione giudiziaria

Le deliberazioni di cui all’articolo precedente possono essere impugnate sia dall’interessato sia dal Procuratore Generale competente, con ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, da proporre, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato ovvero sessanta se il ricorrente risiede all’estero. Il procedimento è disciplinato dall’art. 27 del D. Lgs 1° settembre 2011, n. 150.

 

  1. Sospensione dei termini

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969.

 

  1. Accesso agli atti

L’accesso agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull’accesso agli atti e documenti amministrativi dell’Ordine dei giornalisti.

 

  1. Decorrenza

Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla entrata in vigore.

Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data, si applica il regolamento precedente.

 

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