Regolamento sulla formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti
 
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia
n. 10 del 31 maggio 2016

Art. 1
Attività di formazione professionale continua

La formazione  professionale continua  dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dalla legge 148/2011, per tutti gli iscritti all’albo (elenco Professionisti e Pubblicisti).

 

Costituiscono attività di FPC gli eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze, organizzati dall’Ordine dei Giornalisti nonché da aziende e altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG) in ottemperanza al DPR 137/2012.
La tipologia degli eventi è indicata nella tabella allegata al presente regolamento  (ALLEGATO).

 
 

Art. 2
Periodo formativo e assolvimento dell’obbligo
Il periodo di FPC è triennale a partire dal 1° gennaio 2014. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio.

 

Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per l’assolvimento della FPC e si basa sul parametro: 1 ora = 1 CFP

Al fine dell’attribuzione dei crediti (CFP) devono essere osservati i criteri indicati nell’ALLEGATO.
Gli eventi interamente dedicati alla deontologia beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi solo se organizzati a titolo gratuito.
 

Per l’assolvimento dell'obbligo formativo l'iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti in ciascun triennio (con un minimo di 15 annuali) di cui almeno 20 derivanti da eventi deontologici.

I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
 

Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgano attività giornalistica, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti deontologici nel triennio.

Sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.

Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.

 
Norma transitoria
 
Fermo restando l’inizio della formazione dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione, il credito formativo triennale e la relativa  tipologia sono riproporzionati in ragione d’anno (venti crediti annui di cui un terzo derivante da eventi deontologici).  
 
 

Art. 3
Attribuzioni e compiti dei Consigli dell’Ordine
Il CNOG, ai sensi dell'art.20, lettera b, della L. 69/1963, coordina, promuove e autorizza lo svolgimento della FPC e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
In particolare il CNOG :
esamina e valuta le offerte formative inserite nei programmi degli Ordini regionali e  attribuisce  i relativi crediti, garantendo criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale;
valuta i requisiti dei soggetti terzi, ne esamina le offerte formative e attribuisce i relativi crediti, come previsto dal successivo art. 4;
valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi;
individua, di concerto con altri Ordini, crediti formativi professionali interdisciplinari;
verifica la qualità degli eventi anche attraverso sistemi di rilevazione del gradimento.

 

Inoltre il CNOG può:
promuovere e organizzare proprie attività formative; tali iniziative possono svolgersi anche all’estero e di concerto con enti o istituzioni;
stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
valutare proposte formative su base individuale aventi caratteristiche di alta specializzazione secondo la procedura prevista dal CNOG.

 

Gli Ordini regionali:
organizzano eventi di formazione;
garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
rilevano le presenze dei partecipanti agli eventi formativi anche con strumenti elettronici;
verificano l'assolvimento dell'obbligo della  FPC;
inviano al Consiglio nazionale, con cadenza bimestrale, i piani di offerta formativa (POF).

 
 
Art. 4
Valutazione dei  requisiti dei soggetti terzi.  Accreditamento degli eventi
 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. 137/2012, il CNOG può autorizzare soggetti terzi ad organizzare attività di aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo, previa acquisizione del parere vincolante del Ministero vigilante.

L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del rilascio. Per ottenerla i soggetti terzi devono avere una comprovata esperienza nella formazione oltre ad una qualificazione adeguata al decoro dell’Ordine e devono presentare domanda al Consiglio nazionale.
Devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da organismi di diritto pubblico;
certificazione comprovante l'esperienza almeno triennale nella formazione;
curriculum aggiornato dei formatori;
sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti, con particolare attenzione all'accessibilità per le persone diversamente abili, adeguati servizi di segreteria e di comunicazione telematica;
strumentazione appropriata.

 

La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vincolante. Ai richiedenti viene comunicata, a cura del CNOG, l’avvenuta trasmissione.

Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNOG autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.
 

L’elenco degli enti autorizzati viene pubblicato nel sito internet del Consiglio nazionale.

 

I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione al CNOG di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria, pena l’avvio della procedura di revoca dell’autorizzazione.

 

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione – fermo restando il permanere dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), c), d), e) – i soggetti terzi presentano, sei mesi prima della scadenza triennale, specifica richiesta al Consiglio nazionale, accompagnata da una relazione sull’attività svolta ed autorizzata dal CNOG, ai sensi del presente articolo.

È causa ostativa al rinnovo della autorizzazione l’annullamento per qualsiasi motivo dei corsi richiesti e autorizzati in misura pari o superiore al 50%.
Sulla richiesta pervenuta, il CNOG formula proposta di delibera al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vincolante sulla cui base viene autorizzato o rigettato il rinnovo triennale.
 

Il soggetto terzo organizza corsi di formazione previa autorizzazione del Consiglio nazionale.

Ogni evento deve ottenere il preventivo accreditamento del CNOG e soddisfare le seguenti condizioni:
 

avere una durata effettiva di almeno 2 ore;
prevedere un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di garantire l’adeguatezza e qualità della formazione;
indicare il numero massimo di posti.

 

Ciascun soggetto terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per ciascun anno di formazione; nel computo non rientra l’eventuale reiterazione dello stesso evento. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero.

 

Per ciascun evento accreditato il soggetto terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
comunicare all’Ordine il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento per tutti gli adempimenti relativi;
rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell’Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l’evento;
prevedere la presenza di almeno un giornalista tra i docenti dei corsi di deontologia.

 
 
Art. 5
Revoca autorizzazioni
 

Qualora il soggetto terzo non adempia agli obblighi di cui all’art. 4 del presente regolamento o venga meno uno dei requisiti di cui al medesimo articolo, il CNOG potrà sospendere l’autorizzazione a svolgere attività di formazione.

 

Entro un periodo massimo di 30 giorni, il soggetto terzo potrà presentare opposizione alle contestazioni. Se le argomentazioni saranno ritenute insufficienti, il CNOG – previa acquisizione del parere vincolante del Ministero vigilante – revocherà l'autorizzazione concessa.

 
 
 
Art. 6
La formazione aziendale
 

Le aziende  possono svolgere attività formative dedicate ai propri dipendenti.  L’azienda dovrà preventivamente presentare domanda di accreditamento ai Consigli dell’Ordine della Regione in cui avranno luogo gli eventi  secondo la procedura prevista dal CNOG e pubblicata nel proprio sito, tenendo conto dei tempi necessari secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, punto e).

 
 

Art. 7
Modalità e termini di  presentazione dei programmi e accreditamento
I programmi degli eventi degli Ordini regionali, inviati al Consiglio nazionale, devono         indicare:

 

Data di svolgimento;
Luogo di svolgimento;
Tipologia dell'evento;
Enti cooperanti;
Titolo dell’evento;
Argomenti oggetto di trattazione;
Qualifica e curriculum dei relatori;
Durata  in ore (minimo due);
Numero minimo e massimo di partecipanti consentito, al fine di garantire     l’adeguata qualità della formazione;
Eventuali costi della quota di partecipazione;
Eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;
Proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all’ALLEGATO;

 

Per la valutazione delle offerte formative il Cnog si avvale del proprio Comitato Tecnico Scientifico ( CTS );

Il Comitato Esecutivo del CNOG attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei Piani di Offerta Formativa (POF);
Decorsi 30 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta a mezzo PEC all’Ordine regionale alcuna comunicazione, il programma si intende approvato e alle attività sono attribuiti i crediti formativi proposti nei limiti dell’ALLEGATO.
 

Per particolari motivi, il Consiglio nazionale potrà riconoscere anche eventi che siano stati comunicati successivamente all’approvazione del programma dell’offerta formativa, purché l’Ordine regionale ne abbia inoltrato la relativa richiesta di accreditamento prima dello svolgimento.

 
 

Art. 8
Sostegno alle attività formative
Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio nazionale sostegni economici da attribuire alle attività formative  organizzate dai Consigli regionali.

 
 
 

Art. 9
Inosservanza dell’obbligo formativo
La FPC ai sensi della Legge 148/2011 è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività. L’Ordine regionale verifica l’eventuale inadempienza con l’invito al giornalista ad avviare entro tre mesi il percorso formativo che deve essere completato per la parte contestata nei successivi 90 giorni.

Qualora persista l’inosservanza, il Consiglio regionale dell’Ordine ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.
 

Al termine del triennio formativo l’iscritto può richiedere all’Ordine regionale certificazione dell’avvenuto  assolvimento dell’obbligo.

 
 

Art. 10
Incompatibilità e divieti
Il ruolo di componente del CTS del CNOG è incompatibile con la  presenza a qualsiasi titolo negli enti autorizzati, fatta eccezione per la docenza gratuita.

 

E’ fatto divieto a tutti i componenti del Consiglio nazionale, dei Consigli regionali e dei Consigli di disciplina territoriali, di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal CNOG .
 
 
Art. 11
Esenzioni temporanee
Su richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
maternità o congedo parentale;
malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive;
assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale.
 
Art. 12
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del  Ministero della Giustizia.
 
 
 

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