Criteri interpretativi dell’art. 34 legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei praticanti

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI

Per far fronte ai cambiamenti che hanno interessato il giornalismo negli ultimi anni, si rende necessario un aggiornamento dei criteri interpretativi dell’art. 34 della Legge professionale adottati il 5 luglio 2002 (clicca qui).

I Consigli regionali dell’Ordine procedono all’iscrizione al Registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto.

La domanda di iscrizione presentata all’Ordine regionale documenta la continuità dell’attività giornalistica, esercitata in maniera sistematica con particolare riferimento a:

a) produzione giornalistica;

b) prova della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione, con la percezione di un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.N.L.G., unitamente alla documentazione fiscale.

SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO

L’Ordine regionale svolge l’attività di vigilanza sulle modalità di svolgimento del praticantato anche attraverso la designazione di un giornalista professionista con il ruolo di tutor. Il tutor designato consegna al Consiglio regionale dell’Ordine una relazione semestrale.

Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali, eventualmente in collaborazione tra loro, organizzano un percorso di formazione deontologica del praticante erogando corsi gratuiti di preparazione, frontali oppure on line, con frequenza almeno semestrale per un totale complessivo di 36 ore.

A conclusione dei 18 mesi di praticantato, il Presidente dell’Ordine regionale, acquisita la relazione finale del tutor e dopo aver verificato la sussistenza e la continuità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), rilascia la dichiarazione di compiuta pratica di cui all’art. 43, comma 3, del D.P.R. 115/1965.

È prevista la frequenza di un corso di preparazione alla prova di idoneità professionale organizzato dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali dell’Ordine, secondo i criteri definiti dal Cnog.

Il Consiglio nazionale, sentiti i Presidenti e i Vicepresidenti ai sensi dell’art. 20-bis del D.P.R. 115/1965, promuove l’applicazione uniforme dei presenti Criteri interpretativi anche attraverso l’elaborazione di linee guida (clicca qui).

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