Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2020

Estratto

Art. 31

Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

  1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalita’ telematiche da remoto disciplinate ((con regolamento del)) consiglio nazionale dell’ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale puo’ prevedere e disciplinare modalita’ telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita’ analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
  3. Il consiglio nazionale puo’ disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove gia’ fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 31-bis

Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense nonche’ in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali

  1. All’articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “programmati sino al 30 settembre 2020” sono soppresse.
  2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, puo’ avvenire, in tutto o in parte, secondo modalita’ telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e liberta’ nella partecipazione al voto.
  3. Il consiglio nazionale dell’ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalita’ di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.
  4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dell’ordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data.
  5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all’articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti.

 

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