(Documento adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 27 settembre 2018)

 

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Sommario

 

I PRINCIPI GENERALI

 Art. 1 Autorizzazione delle scuole idonee allo svolgimento del praticantato

Art. 2 I soggetti promotori e le strutture che possono essere abilitate

Art. 3 Condizioni per l’autorizzazione

Art. 4 Durata dei corsi

Art. 5 Numero programmato, tasse e borse di studio

Art. 6 Iscrizione nel Registro dei praticanti

 

II COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E DELEGATI

 Art. 7 Compiti e composizione del Comitato

Art. 8 Delegati dei Consigli nelle scuole

Art. 9 Incompatibilità e divieti

 

III VERIFICHE E VALUTAZIONE

 Art. 10 Oggetto delle verifiche

Art. 11 Valutazione

Art. 12 Penalizzazioni

Art. 13 Procedura di revoca dell’autorizzazione

Art. 14 Organici delle scuole

 

IV INDIRIZZI PER LA DIDATTICA

 Art. 15 Autonomia didattica docenti giornalisti

Art. 16 Raggruppamenti disciplinari di base

 

V FORMAZIONE PROFESSIONALE

 Art. 17 Formazione pratica nelle scuole

Art. 18 Gli stage e i doveri delle scuole

Art. 19 Gli stage e i doveri degli allievi

Art. 20 Qualificazione e aggiornamento professionale

 

 VI CONDIZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE E ACCESSO

 Art. 21 Docenti, tutor e attrezzature tecnologiche

Art. 22 Accesso alle scuole

Art. 23 Le commissioni di selezione

Art. 24 Prove di selezione e valutazione dei titoli

 

VII PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE

 Art. 25 Domande per l’autorizzazione

 

 VIII NORMA FINALE

 Art. 26 Efficacia del “Quadro di indirizzi”

 

I PRINCIPI GENERALI

 Art. 1

Autorizzazione delle scuole idonee allo svolgimento del praticantato

 

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, al fine di promuovere un accesso trasparente e meritocratico alla professione attraverso lo sviluppo di competenze avanzate e di una solida preparazione deontologica, autorizza lo studio e la formazione al giornalismo attraverso apposite strutture qui di seguito denominate scuole.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti può autorizzare le scuole finalizzate all’accesso professionale e, stipulando apposite convenzioni, le dichiara sedi idonee allo svolgimento del praticantato previsto dalla legge 3/2/1963 n.69.

Il Consiglio nazionale delibera l’autorizzazione dopo aver:

  1. a) verificato l’osservanza dei requisiti previsti dal presente “Quadro di indirizzi”;
  2. b) considerato il parere del Comitato tecnico-scientifico (Cts);
  3. c) chiesto il parere del Consiglio regionale competente, espresso almeno con la maggioranza dei componenti.

Le convenzioni, stipulate dal Comitato esecutivo e ratificate dal Consiglio nazionale, hanno validità biennale e non sono tacitamente rinnovabili.

 

Art. 2

I soggetti promotori e le strutture che possono essere abilitate

Nel quadro degli attuali ordinamenti possono essere autorizzate, quali scuole abilitate allo svolgimento del praticantato giornalistico, quelle che prevedono i seguenti corsi per il cui accesso è richiesto un titolo di laurea:

  1. a) master universitari biennali in giornalismo;
  2. b) istituti biennali per la formazione al giornalismo.

Non possono essere autorizzate scuole costituite solo da aziende e dalle stesse gestite in modo esclusivo o prevalente.

Le scuole possono essere gestite in forme consortili fra i soggetti e gli enti elencati ai punti a) e b) e operare con il concorso di soggetti pubblici e privati, enti locali, enti e istituzioni comunitarie, imprese editoriali o radiotelevisive iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (Legge 31 luglio 1997, n. 249).

  

Art. 3

Condizioni per l’autorizzazione

Per chiedere l’autorizzazione le scuole devono:

  1. a) documentare le finalità esclusivamente formative e non speculative o di lucro. Gli eventuali utili devono essere reinvestiti nell’aggiornamento delle attrezzature delle scuole;
  2. b) assicurare la trasparenza, la legittimità e l’autonomia delle fonti di finanziamento, fornendo, mediante i relativi atti formali, adeguate garanzie circa le risorse annue, documentandone la misura e la natura (es. contributi comunitari, regionali, universitari, soggetti pubblici, soggetti privati, banche, ecc.). I finanziamenti non possono essere limitati ai soli costi di frequenza a carico degli allievi e non devono in alcun modo condizionare l’autonomia didattico-culturale e la capacità organizzativa della scuola;
  3. c) garantire una effettiva preparazione professionale adeguata ai diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisione, agenzia, web e nuovi media) orientata a una formazione multimediale e a una preparazione culturale post lauream.

Inoltre, all’atto dell’autorizzazione, le scuole possono programmare percorsi specialistici disciplinari e, comunque, da tenersi nell’ultimo semestre del biennio. Tali percorsi devono avere il parere vincolante del Comitato esecutivo.

 

Art. 4

Durata dei corsi

La durata dei corsi è biennale e di almeno 1.000 ore effettive all’anno, a tempo pieno e frequenza obbligatoria non inferiore a cinque giorni a settimana, di cui non meno dei due terzi dedicate alla pratica guidata all’interno delle scuole. I corsi possono essere attivati anche con cadenza annuale.

Gli stage sono aggiuntivi e non possono essere, neanche parzialmente, sostitutivi della pratica svolta nella scuola.

Durante il ciclo formativo, le scuole effettuano verifiche trimestrali sul rendimento e sulla formazione acquisita dagli allievi praticanti.

Il direttore responsabile, entro 30 giorni, deve trasmettere al Comitato esecutivo del Cnog e al Consiglio regionale competente una relazione su ciascun allievo praticante.

L’inosservanza di tale obbligo comporta la penalizzazione prevista dall’articolo 12.

 

Art. 5

Numero programmato, tasse e borse di studio

Le scuole sono a numero programmato. Gli allievi ammessi non possono essere più di 30 per ciascun biennio e non meno di 10.

Nel caso di attivazione annuale gli allievi non possono essere più di 15.

Spetta al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti valutare e determinare il numero degli allievi da assegnare a ciascuna scuola.

I costi a carico degli allievi per l’iscrizione e la frequenza possono essere variati al rinnovo della convenzione, acquisito il parere vincolante del Comitato esecutivo del Cnog.

Il pagamento della quota annuale deve essere effettuato in almeno due rate di pari importo.

Ciascuna scuola garantisce un numero di borse di studio pari come minimo al 15 per cento delle somme versate a qualsiasi titolo dagli allievi. Le borse devono essere annuali e vanno elargite alle seguenti scadenze: entro il primo semestre del primo anno ed entro la conclusione del master.

L’erogazione deve avvenire sulla base di criteri di trasparenza che devono essere comunicati nel bando di selezione, acquisito il parere vincolante del Comitato esecutivo del Cnog.

La graduatoria va trasmessa al Cnog e deve essere resa nota agli allievi.

L’inosservanza di tale obbligo comporta la penalizzazione prevista dall’articolo 12.

 

Art. 6

Iscrizione nel Registro dei praticanti

Gli allievi ammessi a seguire i corsi sono iscritti, nel rispetto dei requisiti di legge, nel Registro dei praticanti dal Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti nella cui regione ha sede la scuola.

Il direttore responsabile delle testate rilascia, dopo tre mesi e non oltre i sei dall’inizio dei corsi, la dichiarazione comprovante l’effettivo inizio della pratica, prevista dall’art. 33 della legge 3.2.1963 n. 69, per l’iscrizione nel Registro dei praticanti.

Il mancato rilascio della dichiarazione di effettivo inizio della pratica, di cui al comma precedente, deve essere motivato e comporta l’esclusione dell’allievo dai corsi di formazione. L’allievo ha la facoltà di fare ricorso al Consiglio regionale competente, come da art. 43 del Regolamento di cui al DPR n.115/1965

A conclusione del praticantato, il direttore responsabile rilascia all’allievo la dichiarazione sull’attività giornalistica svolta, secondo quanto previsto dall’art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69.

La rinuncia dell’allievo o l’assenza, per qualsiasi motivo e in ogni anno scolastico superiore al 20% delle 1.000 ore annuali, nonché l’allontanamento dai corsi a qualsiasi titolo, comportano l’esclusione e devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio regionale presso il quale l’allievo è iscritto, per le decisioni di competenza, ai sensi della legge 3.2.1963 n. 69. La verifica della frequenza deve essere accertata attraverso il registro elettronico.

Se l’allievo lascia la scuola dopo il primo anno di corso, il direttore è tenuto a certificare il tirocinio svolto. Non possono subentrare altri allievi se la rinuncia o l’allontanamento avvengono dopo i primi tre mesi dall’avvio del corso.

 

II COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E DELEGATI

 Art. 7

Compiti e composizione del Comitato

Il Comitato tecnico scientifico è l’organo di consulenza e assistenza del Consiglio nazionale sulle tematiche dell’accesso e della formazione professionale e sugli orientamenti didattici e organizzativi delle scuole di giornalismo nonché di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso.

Il Comitato tecnico scientifico opera in base ai principi di imparzialità, professionalità specifica, trasparenza e pubblicità degli atti ed è delegato a svolgere i seguenti compiti:

  1. a) istruire le pratiche di autorizzazione ed esprimere il parere sulla conformità delle scuole ai principi e alle norme del “Quadro di indirizzi”;
  2. b) ipotizzare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, il numero degli allievi che possono essere iscritti nelle scuole convenzionate;
  3. c) coordinare ed effettuare le verifiche nelle scuole e svolgere l’attività di controllo sul funzionamento, l’organizzazione e la qualità didattica delle stesse scuole, coinvolgendo, secondo le necessità, anche altri consiglieri nazionali o regionali;
  4. d) espletare gli adempimenti in materia di formazione professionale continua così come stabilito nel regolamento vigente.

Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato esecutivo.

E’ composto da almeno 10 consiglieri nazionali, tra i quali un coordinatore e una segreteria di non più di 5 consiglieri, designati dal Comitato Esecutivo. Il Comitato tecnico scientifico può essere integrato con giornalisti esterni al Consiglio nazionale, fino ad un massimo di tre, designati dal Comitato Esecutivo.

Ai lavori del Comitato tecnico scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale.

Il Comitato tecnico scientifico compie verifiche nelle scuole ogni volta lo ritenga necessario. In ogni caso almeno una prima della conclusione del biennio. Alle verifiche possono partecipare componenti del Comitato esecutivo.

L’Ordine regionale competente può segnalare al Consiglio nazionale eventuali irregolarità o violazioni in relazione all’attività delle scuole.

 

 Art. 8

Delegati dei Consigli nelle scuole

Ogni scuola prevede all’interno degli organi di gestione, comunque denominati, almeno un delegato del Consiglio nazionale e uno del Consiglio regionale competente. La stessa presenza minima deve essere assicurata nel Comitato scientifico o di indirizzo delle scuole.

All’interno degli organi di gestione e del Comitato scientifico il numero complessivo dei giornalisti, indicati dal Consiglio nazionale e dall’Ordine regionale, non può essere inferiore al numero dei componenti indicati dall’Università.

Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, designa tra i consiglieri nazionali i delegati del Cnog e indica l’incarico loro assegnato. I delegati regionali sono designati dai Consigli regionali degli Ordini territorialmente competenti su proposta del Presidente regionale che ne dà comunicazione al Comitato esecutivo.

I delegati sono designati al rinnovo di ciascuna convenzione e non possono svolgere più di tre mandati consecutivi nella stessa scuola.

I delegati seguono anche l’andamento della scuola, riferiscono al Comitato tecnico scientifico almeno due volte l’anno, quando sono convocati o quando ne avvertano la necessità.

 

 

Art. 9

Incompatibilità e divieti

 I consiglieri nazionali e gli eventuali componenti esterni del Comitato tecnico scientifico non possono dirigere i laboratori delle scuole autorizzate.

I componenti del Comitato esecutivo e del Comitato tecnico Scientifico non possono far parte degli organismi di gestione e di indirizzo delle scuole per tutta la durata dell’incarico e nell’anno successivo alla cessazione dello stesso.

I delegati del Consiglio nazionale non possono far parte del Comitato tecnico scientifico né possono avere incarichi di insegnamento in alcuna scuola autorizzata dall’Ordine, per tutta la durata dell’incarico e nell’anno successivo alla cessazione dello stesso.

I Consiglieri nazionali e regionali dell’Ordine nonché i componenti del Consiglio di disciplina nazionale e di quelli territoriali, per la durata del loro mandato, non possono avere incarichi retribuiti in alcuna delle scuole autorizzate.

Non possono assumere incarichi a qualunque titolo, in alcuna delle scuole autorizzate, i componenti del Comitato tecnico scientifico e i componenti del Comitato esecutivo per tutta la durata del mandato e nell’anno successivo alla cessazione dello stesso.

I giornalisti per i quali siano diventate definitive le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 54 e 55 della legge n. 69/63 non possono insegnare né ricoprire alcun incarico nelle scuole autorizzate per dieci anni. I giornalisti per i quali sia diventata definitiva la sanzione disciplinare prevista dall’articolo 53 della legge n. 69/63 non possono insegnare né ricoprire alcun incarico nelle scuole autorizzate per tre anni.

 

III VERIFICHE E VALUTAZIONE

  Art. 10

Oggetto delle verifiche

Le verifiche di cui agli articoli precedenti, riguarderanno il rispetto del “Quadro di indirizzi” e in particolare:

  1. a) lo svolgimento effettivo degli insegnamenti teorici e della pratica guidata nelle testate della scuola, nelle misure stabilite dal precedente art. 4;
  2. b) la presenza di giornalisti in qualità di docenti operativi nei vari settori multimediali per gli insegnamenti pratici e professionali coordinati dal direttore delle testate;
  3. c) la disponibilità e l’uso di attrezzature per le pratiche multimediali di base, adeguate alle innovazioni tecnologiche. In caso di ulteriori necessità, le scuole, previa verifica e autorizzazione del Comitato esecutivo, possono avvalersi di service;
  4. d) la presenza di testate giornalistiche prodotte dagli allievi, del tutto autonome rispetto alla stessa Università e a qualsiasi soggetto o ente pubblico o privato, e destinate all’esterno delle scuole almeno attraverso la pubblicazione sul sito;
  5. e) la natura e la disponibilità di mezzi economici tali da garantire l’effettivo svolgimento del biennio autorizzato dal Consiglio nazionale secondo le condizioni poste dall’art. 3, lettera b) e dall’art. 21, comma 6.

 

Art. 11

Valutazione

Durante il biennio di attività, una commissione formata da tre componenti del Cts compie almeno una verifica in ciascuna scuola al fine di valutarne la funzionalità e la rispondenza al “Quadro di indirizzi”. A tali verifiche possono partecipare componenti del Comitato esecutivo e i delegati del Consiglio nazionale.

La commissione valuta:

  1. a) il giudizio degli allievi rispetto a:

1) rispondenza dell’insegnamento agli obiettivi didattici previsti;

2) validità dei laboratori;

3) funzionalità generale della scuola;

  1. b) i parametri obbligatori contenuti nel “Quadro di indirizzi” ossia:

1) effettivo svolgimento delle ore di pratica:

le ore di pratica guidata devono essere reali, consistono in un lavoro redazionale, a rotazione tra le diverse testate, che impegni l’intero nucleo, assistito da giornalisti professionisti accreditati e in numero adeguato.

2) adeguatezza delle materie insegnate;

3) consistenza dei prodotti redazionali:

i notiziari realizzati dalle scuole non possono essere house organ ma devono:

– essere accessibili almeno attraverso il sito della scuola;

– essere realizzati integralmente dagli allievi;

– prevedere la partecipazione di tutta la redazione;

– prevedere la rotazione dei compiti e delle responsabilità;

– utilizzare tutti i mezzi d’informazione: carta stampata, agenzia, radio, tv, web;

le scuole conservano, almeno fino alla fine del biennio successivo, copia dei prodotti redazionali realizzati e in particolare le registrazioni dei programmi radiofonici e televisivi, fermo restando gli obblighi di cui all’art. 4.

4) curriculum e efficacia didattica dei docenti:

i docenti universitari devono avere specifiche competenze scientifiche; i docenti giornalisti devono avere un’iscrizione all’Ordine dei giornalisti almeno quinquennale, un adeguato curriculum rispetto alla materia di insegnamento ed essere in regola con gli obblighi della formazione professionale.

5) strutture e attrezzature in grado di supportare l’attività formativa:

in ciascuna scuola sarà verificata la funzionalità delle attrezzature previste dall’art. 21, comma 7 lett. a), b) e c) del presente “Quadro di indirizzi”.

6) piano finanziario adeguato alle esigenze:

Disponibilità di mezzi economici tali da garantire l’effettivo svolgimento del biennio autorizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine.

7) Il numero degli allievi che hanno conseguito l’idoneità professionale nelle ultime sessioni precedenti la verifica.

Per ciascun elemento o parametro di valutazione sarà espresso un voto da 1 a 10.

La convenzione con l’Ordine non può essere rinnovata se, al termine del biennio, la scuola ottiene un punteggio inferiore a 75/100 o se vi sia un punteggio inferiore a 7,5/10 su quattro elementi di valutazione, di cui solo uno derivante dal giudizio degli allievi.

 

Art. 12

Penalizzazioni

 

L’inosservanza degli obblighi imposti dal Quadro di Indirizzi – così come il mancato invio della documentazione dovuta dalle scuole – comporta una penalizzazione, in sede di rinnovo della convenzione, da 1 a 5 punti (doppi in caso di recidiva) per ciascuna delle violazioni accertate.

                In caso di mancato superamento dell’esame di idoneità professionale, in un numero compreso tra il 10% e il 25% dei partecipanti all’esame, sarà applicata una ulteriore riduzione di 3 punti; oltre il 25% la riduzione sarà pari a 5 punti; oltre il 35% sarà di 10 punti.

 

Art. 13

Procedura di revoca dell’autorizzazione

In caso di inosservanza delle norme del “Quadro di indirizzi”, il Comitato tecnico scientifico informa il Comitato esecutivo, il quale avvia una procedura di infrazione che può portare alla revoca della convenzione.

Il Comitato esecutivo, sentito il Consiglio regionale competente, accorda alla scuola per un’unica volta nel biennio un termine di 60 giorni per ristabilire le condizioni previste dal Quadro di indirizzi. Trascorso senza esiti tale termine, il Consiglio nazionale revoca l’autorizzazione. La revoca diviene operativa al compimento del biennio in corso.

Una nuova autorizzazione potrà essere richiesta non prima che sia trascorso un anno.

Al termine di ciascun biennio la convenzione fra la Scuola e il Consiglio nazionale viene rinnovata attraverso una delibera del Comitato esecutivo, acquisiti i pareri del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio regionale competente.

In assenza di tale delibera, la scuola non può procedere alla pubblicazione del bando per il biennio successivo.

 

 Art. 14

Gli organici delle scuole

All’inizio di ciascun anno di corso ogni scuola comunica al Comitato esecutivo e al Consiglio regionale competente:

– l’organico del personale amministrativo;

– l’elenco dei docenti, accademici e giornalisti e delle relative materie d’insegnamento, con corrispondente curriculum;

– il nome del direttore dei laboratori e delle testate

– l’elenco dei tutor di laboratorio;

– l’elenco dei tecnici addetti ai vari servizi.

La scuola comunica anche le eventuali variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.

 

 IV INDIRIZZI PER LA DIDATTICA

 Art. 15

Autonomia didattica e docenti giornalisti

Le scuole organizzano autonomamente piani e programmi didattici entro i limiti fissati dal “Quadro di indirizzi”.

Sui docenti giornalisti, sui tutor, sui tecnici addetti ai vari servizi (se iscritti all’Odg), sul direttore dei laboratori e delle testate e sul direttore del master (se giornalista), il Comitato esecutivo esprime un parere vincolante che deve essere richiesto almeno 45 giorni prima dell’inizio dei corsi.

L’inosservanza di tale obbligo comporta la penalizzazione prevista dall’articolo 12.

L’Ordine dei giornalisti territorialmente competente ha facoltà di far pervenire al Comitato esecutivo un suo parere motivato entro 15 giorni dalla richiesta.

Il parere vincolante del Comitato esecutivo deve essere formalizzato alla scuola entro i 30 giorni dalla richiesta. In assenza di tale comunicazione alla scuola, il parere s’intende positivo.

In particolare ai giornalisti docenti sono richiesti:

– iscrizione all’Albo da almeno 5 anni;

– esperienza professionale nella disciplina o nella specialità d’insegnamento comprovata da circostanziato curriculum;

–   capacità didattica ed espositiva;

– adeguata preparazione teorica, in particolare per quanto riguarda la deontologia professionale;

–   adempimento degli obblighi formativi relativi all’ultimo triennio.

Ai tutor è richiesto l’adempimento degli obblighi formativi relativi all’ultimo triennio.

 

Art. 16

Raggruppamenti disciplinari di base

Gli insegnamenti teorici e pratici necessari per la formazione del giornalista rispondono ai contenuti dei seguenti raggruppamenti disciplinari e tengono conto delle materie previste dall’articolo 44 del DPR 115/1965:

  1. a) – Sistema dell’informazione e del giornalismo;
  2. b) – Fonti, regolamentazione e fondamenti culturali dell’informazione;
  3. c) – Etica e deontologia;
  4. d) – Tecniche multimediali e sviluppo tecnologico;
  5. e) – Lavoro autonomo, uffici stampa, evoluzione del mercato del lavoro;

 

V FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Art. 17

Formazione pratica nelle scuole

La formazione pratica degli allievi deve avvenire attraverso esercitazioni, raccolta di notizie – anche sul campo con l’accreditamento da parte della scuola presso le varie fonti istituzionali e none lavoro redazionale per organi di informazione editi dalle scuole.

In particolare, a partire dal secondo trimestre, le scuole editano:

  1. a) un periodico, almeno quindicinale, a stampa o in alternativa in formato .pdf disponibile online dedicato agli approfondimenti sui temi della realtà locale, nazionale e internazionale;
  2. b) un quotidiano online costantemente aggiornato sulla cronaca locale e su temi generali. È necessario evitare che nel giornale online confluiscano soltanto i materiali prodotti per gli altri media, ognuno dei quali ha un proprio specifico linguaggio;
  3. c) rubriche radiofoniche periodiche e almeno due GR settimanali con servizi disponibili sul sito e, previa autorizzazione da parte del Comitato esecutivo, possibilmente diffusi attraverso stazioni locali. La realizzazione deve essere integrata da corsi di dizione, speakeraggio e conduzione, tenuti da personale di comprovata esperienza e capacità didattica adeguati alle effettive necessità degli allievi;
  4. d) rubriche e servizi giornalistici televisivi di approfondimento e almeno un tg settimanale, disponibili sul sito e possibilmente diffusi attraverso emittenti locali, previa autorizzazione del Comitato esecutivo;
  5. e) un notiziario di agenzia, con cadenza almeno mensile.

Le scuole devono, inoltre, assicurare un percorso formativo sull’attività di ufficio stampa.

Tutti gli allievi nel corso del biennio partecipano alla realizzazione delle diverse testate.

Per ciascuno allievo viene realizzata una cartella personale contenente la scaletta dei servizi; tale cartella dovrà essere inviata al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti al termine di ogni semestre.

L’inosservanza di tale obbligo comporta la penalizzazione prevista dall’articolo 12.

 

Art. 18

Gli stage e i doveri delle scuole

I periodi di formazione (stage) in testate esterne durano da due a tre mesi per ciascun anno, a discrezione delle scuole, secondo quanto stabilito nel bando. Obiettivi dei periodi di pratica guidata sono l’approccio con le realtà operative e la conoscenza dei meccanismi redazionali. All’inizio di ciascun anno di corso la scuola comunica al Comitato tecnico scientifico il periodo di svolgimento dello stage.

Gli stage non possono svolgersi nel periodo 1° luglio-31 agosto salvo per quelli programmati all’estero.

Gli stage sono regolati da convenzioni, concordate di volta in volta fra scuola, e strutture editoriali e organismi di informazione e comunicazione che abbiano in organico almeno tre giornalisti di cui almeno uno professionista.

Le convenzioni con le aziende editoriali e gli stage degli allievi con le relative assegnazioni devono essere comunicati non meno di 15 giorni prima dell’inizio al Comitato esecutivo che, entro 10 giorni dalla ricezione, formalizza l’eventuale parere negativo.

Le convenzioni devono prevedere:

– da parte dell’azienda: la disponibilità ad accogliere l’allievo praticante giornalista; la nomina da parte del direttore della testata di un tutor, che segua il praticante; l’impegno a non utilizzare il praticante in sostituzione di redattori per qualsiasi motivo assenti o per coprire vuoti di organico; eventuali facilitazioni;

– da parte della scuola: la copertura assicurativa infortunistica; il rispetto delle norme aziendali; l’impegno a osservare le norme per i praticanti e a non permettere prestazioni in sostituzione dei redattori.

Le scuole e i Delegati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale vigilano affinché sia evitata un’utilizzazione impropria degli stagisti. A tal fine segnalano eventuali violazioni agli organi territorialmente competenti affinché esercitino il potere disciplinare nei confronti del tutor e del direttore della testata.

 

Art. 19

Gli stage e i doveri degli allievi

Gli allievi, in quanto praticanti, sono tenuti al rispetto delle norme contrattuali e deontologiche.

Gli allievi possono firmare o andare in voce o video sotto la personale responsabilità del direttore della testata presso la quale si svolge lo stage.

Le eventuali collaborazioni giornalistiche dovranno essere autorizzate dal direttore della testata e saranno svolte fuori dall’orario e dai locali della scuola.

Al termine di ogni stage, ciascun allievo redige una relazione dettagliata sull’attività svolta all’interno delle testate ospitanti. In assenza di tali relazioni, il direttore delle testate non potrà rilasciare il certificato di compiuta pratica. La scuola trasmette entro 30 giorni le relazioni al Consiglio regionale competente e al Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

L’inosservanza di tale obbligo comporta la penalizzazione prevista dall’articolo 12.

 

 Art. 20

Qualificazione e aggiornamento professionale

Le Università e gli Ordini regionali territorialmente competenti, di intesa con il Comitato esecutivo e con il Comitato tecnico scientifico del Consiglio nazionale, nell’ambito delle attività della scuola possono organizzare corsi di qualificazione e aggiornamento professionale per giornalisti professionisti e pubblicisti.

A tal fine possono sottoscrivere convenzioni, con i soggetti di cui al precedente comma nelle scuole autorizzate, finalizzate a realizzare percorsi formativi.

 

VI CONDIZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE E ACCESSO

Art. 21

Docenti, tutor e attrezzature tecnologiche

 

L’attività formativa delle scuole si basa sul rapporto fra formazione accademica e formazione pratica volta ad assicurare la padronanza delle tecniche e dei principi necessari per il corretto esercizio dell’attività giornalistica. Per questo essa è affidata a docenti universitari, giornalisti ed esperti.

Il direttore della scuola può essere un accademico o un giornalista laureato iscritto all’albo da almeno 10 anni. Al direttore spetta la responsabilità complessiva dell’efficienza della struttura, del funzionamento dei laboratori e delle attrezzature, dei rapporti con l’Università.

Il direttore dei laboratori e delle testate deve essere un giornalista laureato, iscritto all’Albo da almeno 10 anni. Al direttore spetta l’organizzazione dell’attività professionale, in quanto titolare del potere di certificazione del praticantato, secondo gli artt. 33 e 34 della legge 3.2.1963 n. 69 e l’art. 6 del “Quadro di indirizzi”.

Il direttore dei laboratori e delle testate è nominato dall’organo di gestione della scuola, dopo aver acquisito il parere vincolante del Comitato esecutivo.

Al fine di assicurare agli allievi il necessario esercizio pratico del giornalismo, le scuole devono prevedere un numero di giornalisti professionisti adeguato al numero degli allievi e la presenza durante le ore di laboratorio di giornalisti-tutor, di fasce di età junior e senior che, nei rispettivi ambiti siano in grado di far utilizzare agli allievi, in continuo aggiornamento, le forme espressive, le attrezzature e le tecnologie dei diversi media.

Le scuole dovranno avere la disponibilità di attrezzature e tecnologie che garantiscano lo svolgimento di attività proprie di cronisti e redattori nelle condizioni di una testata giornalistica. In particolare ogni scuola dovrà disporre almeno di:

  1. a) un sistema editoriale con una postazione pc per allievo, server centralizzato, software editoriali professionali finalizzati alla pubblicazione su carta, all’impaginazione, all’elaborazione di testi, agenzie e immagini;

sistema editoriale professionale finalizzato alla raccolta, al montaggio e alla messa in onda o in rete di materiali audiovisivi;

piattaforme che consentano l’editing video, audio e testuale adeguate, sistemi per l’acquisizione e l’elaborazione di materiali d’agenzie, banche dati o altre fonti on-line, strumenti per l’acquisizione audio e video di materiali primi per l’editing, strumenti per la connessione di testate esterne eventualmente collegate alle redazioni del master.

  1. b) emeroteca, televisori, radio, connessioni Internet per il computer di ciascun allievo, reti wireless;
  2. c) collegamento con agenzie in almeno due postazioni di lavoro
  3. d) archivi (e/o banche dati) per la documentazione giornalistica.

I docenti e i tutor lavoreranno in stretto rapporto di collaborazione con il direttore dei laboratori e delle testate.

 

Art. 22

Accesso alle scuole

L’accesso alle scuole avviene per titoli ed esami.

Ciascuna scuola predispone la selezione nel rispetto dei principi generali indicati dal “Quadro di indirizzi”. Il bando per ogni selezione, almeno 40 giorni prima della pubblicazione, deve essere sottoposto all’approvazione del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale. La prova di selezione non potrà avvenire se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla trasmissione al Comitato esecutivo delle domande dei partecipanti.

Il bando di selezione deve prevedere che le domande di partecipazione, a pena di inammissibilità, siano accompagnate dall’attestazione del versamento della somma di 150,00 (centocinquanta/00) euro a titolo di contributo istruttorio e di diritti di segreteria.

Il numero di allievi ammessi al corso non può essere superiore alla metà di coloro che hanno completato la prova scritta di cui al successivo art. 24, fermi restando i limiti fissati nell’articolo 5. La selezione non può svolgersi se il numero dei candidati è inferiore a 20. La graduatoria della selezione, con i punteggi parziali e finali, è pubblicata sul sito della scuola fino allo scadere dei termini per eventuali subentri. La graduatoria deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio regionale competente e al Comitato esecutivo.

Nel bando devono essere esplicitate le finalità formative del master. È obbligatorio inserire la comunicazione che: “La frequenza non comporta in alcun modo un automatico sbocco occupazionale”.

 

Art. 23

Le commissioni di selezione

La commissione per le selezioni d’accesso ai corsi è formata da giornalisti con almeno dieci anni di anzianità e da un egual numero di docenti o esperti indicati dalle Università. La commissione è presieduta da un docente universitario il cui voto prevale a parità di giudizio. La correzione delle prove deve avvenire in maniera collegiale. La commissione legge nella medesima seduta gli elaborati di ciascun candidato e, dopo averne ultimata la singola valutazione, assegna a ciascuno il relativo punteggio complessivo per la definizione della graduatoria.

I giornalisti sono indicati dal Consiglio regionale competente e almeno due dal Consiglio nazionale.

All’atto della richiesta dei nominativi dei rappresentanti del Consiglio nazionale, la scuola comunica al Comitato esecutivo i nomi degli altri componenti la commissione.

 

Art. 24

Prove di selezione e valutazione dei titoli

Per quanto concerne i titoli, devono essere considerati:

– punteggio del diploma di laurea, della laurea triennale, della laurea specialistica o dell’eventuale laurea magistrale;

– frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all’esercizio del giornalismo;

– eventuale iscrizione all’Albo dei giornalisti;

– conoscenza certificata di lingue straniere.

Alle lauree verrà attribuito un valore da 10 a 30/60, mentre per i corsi utili all’esercizio del giornalismo, per l’iscrizione all’Albo e la conoscenza di lingue estere (oltre l’inglese) verranno assegnati tre punteggi, singolarmente non superiori a 10/60.

Sulla base dei titoli è stilata una graduatoria. I candidati sostengono gli esami di ammissione, volti ad accertare l’attitudine all’attività giornalistica. Gli esami dovranno articolarsi in prove scritte e orali.

Le prove scritte consistono:

1) nello svolgimento di un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli indicati dalla Commissione esaminatrice (60 righe di 60 caratteri);

2) nella sintesi di un ampio articolo o di più lanci di agenzia in un massimo di 15 righe;

3) nella risposta a quiz concernenti argomenti di cultura generale;

La prova orale consiste nell’accertamento, da parte di un insegnante o di un esperto di lingua madre, della padronanza della lingua inglese e in un colloquio individuale con i componenti della Commissione su argomenti di attualità.

La valutazione delle prove scritte e orali è espressa con un punteggio in sessantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 36/60mi nel complesso delle prove scritte.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 36/60mi.

La graduatoria finale è ottenuta dalla media dei punteggi delle prove scritte e orali ed è espressa in sessantesimi.

Per i candidati a pari punteggio ci si attiene all’ordine risultante dalla graduatoria per titoli. In caso di ulteriore parità si tiene conto, del punteggio nella prova scritta, quindi di quello nella prova di inglese e, se necessario, prevale la minore età.

 

VII PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE

Art. 25

Domande per l’autorizzazione

 Al fine di ottenere l’autorizzazione, mediante convenzioni biennali con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, le scuole devono presentare direttamente al Consiglio nazionale dell’Ordine o per il tramite del Consiglio regionale territorialmente competente, una domanda corredata dalla seguente documentazione:

  1. a) Statuto, Regolamento e deliberazioni degli organi direttivi relativi alla istituzione della scuola e alla composizione degli organi statutari tenendo conto delle indicazioni di cui al precedente art. 8;
  2. b) preventivo delle spese e previsione di copertura, specificando natura, durata non inferiore al biennio e composizione delle fonti di finanziamento, ai sensi dell’art. 3, lettera b) del “Quadro di indirizzi”;
  3. c) consenso motivato del Consiglio regionale territorialmente competente, il quale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta;
  4. d) programma annuale dettagliato dell’organizzazione dei corsi nonché il relativo piano sia per la parte teorica, sia per i laboratori, nel rispetto del rapporto fissato dall’art. 4 del “Quadro di indirizzi”;
  5. e) convenzioni con Università (nel caso degli Istituti per la Formazione al giornalismo), che assicurino la reciproca collaborazione per la formazione culturale e per quella tecnico-pratica;
  6. f) composizione del progetto del corpo docente, sia accademico sia giornalistico, con indicazione dei relativi curriculum;
  7. g) ampia descrizione dei locali, delle attrezzature tecnologiche e delle strutture didattico-organizzative in grado di assicurare la più ampia formazione multimediale, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 6, lett. a), b), c) e d);
  8. h) indicazione delle testate previste dalla scuola;
  9. i) impegno a garantire l’assistenza legale al direttore della testata e agli allievi nell’ambito dello svolgimento dell’attività redazionale e nel corso dello stage.

 

VIII NORMA FINALE

 Art. 26

Efficacia del “Quadro di indirizzi” e delle norme contenute.

 Le norme contenute nel presente Quadro di indirizzi entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

 

Bollettino Ufficiale N. 21 del 15 novembre 2018

 

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