LINEE GUIDA IN MATERIA DI SANZIONI PER INADEMPIMENTO

DELL’OBBLIGO FORMATIVO

(Documento approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 6 febbraio 2018)

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti,

 

– Considerato che il Decreto Legislativo n. 67 del 15 maggio 2017 prevede all’art. 2, comma 1, lettera f) che il Consiglio nazionale “disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministero della giustizia, le modalità per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento degli iscritti all’Albo, nonché quelle di accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo formativo”;

 

– Tenuto presente che l’attuale Regolamento sulla Formazione Professionale Continua afferma che la FPC è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività e che, in caso di inosservanza, il Consiglio regionale dell’Ordine ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale;

 

– Valutata l’opportunità di emanare un criterio guida per gli stessi Consigli regionali e i Consigli di disciplina territoriali per indirizzarli in modo uniforme, pur nel rispetto della loro doverosa autonomia decisionale;

 

– Ricordato che il Ministero della Giustizia, rispondendo ad un interpello su questa materia, ha rimesso “alla valutazione del Consiglio nazionale la possibilità di promuovere iniziative finalizzate a tipizzare le conseguenze, dal punto di vista disciplinare, del mancato assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti all’Albo”;

 

INVITA

 

i Consigli regionali e quindi i Consigli di disciplina territoriali ad avviare per tutti gli inadempienti i procedimenti sanzionatori a partire dagli inadempienti totali e continuando via via con gli inadempienti parziali, procedendo da quelli che hanno acquisito il minor numero di crediti.

 

Essendo la PEC obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo, l’inadempienza andrà contestata ai colleghi interessati attraverso la mail certificata. In assenza di PEC, attraverso il normale indirizzo mail chiedendo al collega di dare riscontro, rispondendo alla stessa mail, dell’avvenuta ricezione della comunicazione evitando così la determinazione di spese necessarie per dar corso alla contestazione attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Nella fase propedeutica all’avvio del procedimento sanzionatorio potrà essere preso in considerazione anche il numero di crediti acquisiti nel secondo triennio.

 

Tenuto conto che si tratta dei primi procedimenti inerenti agli obblighi formativi, si invitano i Consigli di disciplina a comminare sanzioni non superiori a quella della censura per gli inadempienti totali e non superiori a quella dell’avvertimento per gli inadempienti parziali.

 

Per i colleghi che dovessero risultare recidivi e quindi inadempienti all’obbligo formativo anche al termine del secondo triennio, si passerebbe invece alle sanzioni successive seguendo un criterio di proporzionalità.

 

STAMPA QUESTA PAGINA