Estratto

Art. 16*

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

 (…)

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.

(…)

7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello   stesso   domicilio.   L’omessa   pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti   dalmedesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare    all’indice    di    cui    all’articolo    6-bis    del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n.  82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

(…)

 

 *In grassetto-corsivo le modificazioni introdotte dall’art. 37, comma 1, lett. d) ed e), (Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti) del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 entrata in vigore il 15 settembre 2020.

 

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