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Non ci sono ostacoli per un giornalista ad effettuare il tesseramento ad un partito politico.
Esiste un tariffario di riferimento con le indicazioni delle retribuzioni minime per coloro che svolgono la professione di giornalista in forma autonoma. Si può facilmente consultare sul sito www.odg.it sezione: Tariffario. Si fa presente, tuttavia, che a partire dal 2007, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ne ha richiesto la rimozione.
In ipotesi di lavoro autonomo il giornalista ha due alternative. Può stipulare un contratto di collaborazione con l’Azienda e convenire lo stipendio con l’altro contraente, tenendo conto del tipo di lavoro che andrà a svolgere, dell’impegno e del grado di professionalità necessari, etc. In alternativa può richiedere la retribuzione per ogni singola prestazione. In tal caso il parametro da tenere in considerazione è il Tariffario, consultabile sul sito www.odg.it. Si fa presente, tuttavia, che a partire dal 2007, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ne ha richiesto la rimozione.
In caso di smarrimento della tessera di giornalista, è necessario presentare denuncia alle autorità competenti e successivamente richiedere all’Ordine un nuovo tesserino.
Secondo quanto comunicato dall’INPGI sono soggetti all’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPGI i soli giornalisti residenti in Italia, quali destinatari delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Proprio con tale decreto, infatti, a decorrere dal 1996 è stata introdotta nel nostro paese la tutela previdenziale obbligatoria anche per coloro i quali svolgono attività autonoma, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi. Il decreto n. 103/96 prevede, tra l’altro, che i contributi debbano essere versati in proporzione ai redditi fiscalmente dichiarati, cioè comunicati dagli interessati all’Amministrazione Finanziaria ai fini del pagamento dell’IRPEF. I giornalisti emigrati in Stati esteri sono tenuti a dichiarare i redditi nel luogo di residenza. Ne consegue che nella fattispecie segnalata viene a mancare uno di requisiti richiesti dalla legge per poter essere assicurati all’INPGI.
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