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Il direttore responsabile di una testata deve essere sempre un giornalista?
La direzione responsabile di un periodico può essere affidata a una persona non iscritta all’albo dei giornalisti solo in due casi: se si tratta di una pubblicazione organo di un partito, o movimento politico, o organizzazione sindacale (art. 47 legge 69/1963); oppure una rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico (art. 28 L.69/63). Per assumere la direzione di un periodico a carattere tecnico, professionale o scientifico (art. 28 legge 69/1963), pur non esercitando l’attività di giornalista, occorre presentare una domanda al Consiglio regionale dei giornalisti nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. 16 legge 526/1999). Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio. Per l’indirizzo dell’Ordine e per ulteriori informazioni si può consultare www.odg.it/ordini-regionali.
Può un iscritto nell’elenco speciale dei giornalisti stranieri diventare direttore?
No, dal momento che per le pubblicazioni quotidiane o periodiche di carattere giornalistico a diffusione nazionale e per tutte le altre pubblicazioni periodiche, la direzione e la vice direzione devono essere affidate a giornalisti professionisti o pubblicisti (art. 46 legge 69/1963).
Per la pubblicazione di una rivista indirizzata ai soci di un’associazione è necessaria la registrazione e la nomina di un direttore responsabile?
Per la stampa e la distribuzione della rivista, è necessario registrare la testata presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5 legge n. 47/1948). Quanto alla nomina di un direttore responsabile, se la pubblicazione è dedicata a tematica scientifica, tecnica o professionale essa rientra nella previsione dell’art. 28 legge n. 69/1963 (iscrizione nell’elenco speciale) che prevede l’affidamento della direzione a persona non iscritta all’albo dei giornalisti. Si fa presente che detta pubblicazione, inoltre, deve risultare destinata esclusivamente agli operatori della scienza, della tecnica o della professione specificamente trattata dalla stessa (v. Tribunale Milano, 5 dicembre 2002 in Foro it. 2003, I,2863; Tribunale Milano, 6 ottobre 2002 in Giust. Civ. 2003, l, 2267). La domanda di iscrizione nell’elenco speciale è diretta al Consiglio regionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. 16 legge 526/1999). Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio. Per l’indirizzo dell’Ordine e per ulteriori informazioni si può consultare ordini regionali.
Quali adempimenti occorre seguire per pubblicare una testata?
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (Legge 47/1948). Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare questo link e di contattare la cancelleria del tribunale competente.
I giornali a diffusione gratuita hanno l’obbligo della registrazione della testata?
Ai sensi dell’art. 5 della legge 8.2.1948 n. 47 (legge sulla stampa) “nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. Anche le pubblicazioni gratuite rientrano nell’ambito di tale norma.
Un testo inviato ad un giornale deve essere pubblicato per intero?
Se si tratta di una rettifica secondo le norme stabilite dalla legge sulla stampa (art. 8 L. 47/1948), il testo deve essere riportato nella sua interezza, purché contenuto nel limite di 30 righe. Se, invece, si tratta di un libero contributo da parte di persona esterna alla redazione del giornale, il testo può essere elaborato secondo le esigenze di redazione.
Diritto di replica
L’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948 stabilisce che “il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”.
Le testate on line hanno l’obbligo di registrazione della testata?
In base all’art. 3-bis del Decreto Legge 103/2012, “le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero online, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.” Resta ferma la necessità dell’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo.