Bartoli: innovazione coraggiosa, andiamo incontro alla professione che cambia                               

Varate le nuove linee interpretative dell’art.34 della legge professionale.  Chi non ha testate di riferimento dovrà dimostrare l’attività svolta e seguire un percorso formativo. Decidono in autonomia gli ordini regionali.

La professione  giornalistica è cambiata profondamente. In attesa  che il Parlamento prenda in considerazione le istanze riformatrici avanzate dalla categoria, l’Ordine dei giornalisti ritiene indispensabile aggiornare alcune modalità di accesso all’esame di Stato.  Il Consiglio nazionale, riunitosi l’8 novembre, ha quindi varato, a maggioranza,  una norma che consente, in via eccezionale e su casi specifici, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile.

Si tratta della revisione delle linee interpretative dell’art.34 della legge 69 del 1963.  In base al nuovo testo i Consigli regionali dell’Ordine, nella loro autonomia,  potranno procedere all’iscrizione al registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto.

Un piccolo passo ma una coraggiosa innovazione fatta in autoriforma – afferma il presidente Carlo Bartoli –  oggi sono in tanti a lavorare negli uffici stampa, sui social media e con le nuove tecnologie digitali, che svolgono attività giornalistica ma non possono essere riconosciuti, in quanto non hanno una testata di riferimento. Con questa nuova interpretazione andiamo incontro ad una realtà composta soprattutto da freelance e precari che ambiscono ad entrare a pieno titolo nel perimetro del giornalismo. Ovvio che auspichiamo di avere quanto prima riscontri positivi dal nuovo Parlamento per una riforma  organica della professione”.

Per poter presentare la domanda di iscrizione al registro dei praticanti sarà necessario, per coloro che non hanno testate di riferimento,  consegnare all’Ordine regionale la documentazione attestante la continuità dell’attività giornalistica esercitata in maniera sistematica, prevalente e regolarmente retribuita, per almeno i sei mesi  precedenti la domanda. L’aspirante praticante sarà seguito da un professionista nel ruolo di “tutor” e dovrà seguire un percorso obbligatorio di formazione professionale.

Il testo integrale: CNOG 8-nov Nuovi criteri interpretativi art. 34

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