REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DISCIPLINARI
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Testo adottato dal Consiglio Nazionale in data 4 ottobre 2022 dopo l’approvazione della Ministra della Giustizia con nota prot. m_dg.GAB.19/07/2022.0024446.U con la modifica dell’art. 6

CAPO I
DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell’Ordine, entro trenta giorni dall’insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.
Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all’Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d’età.
Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.
Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell’Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.
In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.
Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.
Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell’Ordine.
Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell’Ordine sull’attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio.

2. Incompatibilità
La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell’Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l’esercizio di cariche pubbliche elettive.

3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale
Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell’Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale
I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:
a) anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a 10 anni;
b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
f) essere iscritto all’Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale
I consiglieri territoriali di disciplina hanno l’obbligo di astenersi nei casi indicati dall’art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall’art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

CAPO II
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

6. Consiglio di disciplina nazionale
Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si compone di sette membri che possono essere indifferentemente consiglieri nazionali oppure membri esterni. I membri del Consiglio di disciplina nazionale devono possedere i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell’art. 4 del presente Regolamento oltre che avere in precedenza già fatto parte, per almeno un’intera consiliatura, o del Consiglio nazionale di disciplina o di un Consiglio territoriale di disciplina o del Cnog o di un Consiglio regionale dell’ordine e sono eletti a maggioranza dal Consiglio nazionale. Dal momento dell’elezione e per tutta la durata della consiliatura i consiglieri nazionali dell’Ordine che siano stati eletti nel Consiglio di disciplina nazionale devono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono svolgere attività amministrativa in seno al Consiglio nazionale dell’Ordine.
Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all’Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d’età.
Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.
Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell’Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.
Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell’attività del Consiglio di disciplina nazionale.

7. Funzioni del presidente
Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l’organizzazione dei lavori. In particolare, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l’audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.
Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario
Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l’ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l’assegnazione.

 

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